Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso articolato in due diverse censure seppure sovrapponibili, con il quale si contesta la qualificazione giuridica del f relazione al coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto, è privo requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c pen. in quanto sì prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessa analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzat non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disattes con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa se (si veda, in particolare, pag. 2 e 3), risolvendosi la censura in una non con lettura alternativa del merito a fronte di congrua motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.