Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5702 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MONTAGNANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GAIARINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto di impugnazione, dal difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
considerato che i ricorsi, in punto di prova della penale responsabilità in relazione ad entrambi i reati ascritti, con particolare riguardo alla prov dell’individuazione dei rei quali autori dei delitti contestati, sono privi di concr specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi d quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che il vizio del travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se la contraddittorietà della motivazione rispetto ad esso sia percepibile ictu ocu/i e se il supposto travisamento sia decisivo ai fini della condanna, ovverosia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio;
che, nella specie, non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di eventuali e minime incongruenze, non incidenti sulla completezza e linearità della sentenza impugnata;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 6);
rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.