Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si rispettano le regole procedurali. Un principio fondamentale è quello della specificità del ricorso, un requisito che, se non soddisfatto, può precludere l’esame nel merito dell’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Brescia. L’imputato basava la sua difesa su due argomentazioni principali: la presunta mancanza di prova riguardo l’elemento soggettivo del reato (ovvero l’intenzionalità della sua condotta) e la tardività della querela presentata dalla parte lesa, che avrebbe dovuto, a suo dire, rendere il procedimento nullo fin dall’inizio.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha deciso di non entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità del ricorso.
I giudici hanno osservato che i motivi presentati dal ricorrente erano mere deduzioni generiche. Invece di offrire un’analisi critica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente. Questo approccio non soddisfa il requisito di specificità, che richiede un confronto diretto e argomentato con la decisione che si intende impugnare.
La Mancanza di Correlazione tra i Motivi e la Sentenza Impugnata
Un punto chiave della decisione è la mancanza di correlazione tra i motivi del ricorso e la complessità delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello. La Cassazione sottolinea che un ricorso non può ignorare le argomentazioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Deve, al contrario, smontarle pezzo per pezzo, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti logici e giuridici corretti, sia la questione della procedibilità (legata alla querela) sia quella della responsabilità (connessa all’elemento soggettivo).
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria: riproporre meramente le stesse lamentele difensive già respinte, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un atto generico e, quindi, inammissibile. Il vizio di mancanza di specificità non si configura solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di un dialogo critico con la decisione impugnata. L’appello deve dimostrare perché il giudice precedente ha sbagliato, non semplicemente ripetere che ha sbagliato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque operi nel diritto: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione delle sentenze precedenti. La specificità del ricorso è il cancello d’ingresso per accedere a questo controllo. Un ricorso generico, che non si confronta analiticamente con la sentenza che attacca, è destinato a essere respinto in limine, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Un monito, dunque, alla precisione e al rigore tecnico nella redazione degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici e non contenevano un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa mancanza di specificità in un ricorso?
Significa che i motivi di appello sono formulati in modo vago, non si confrontano direttamente con le ragioni esposte nella decisione del giudice precedente e spesso si limitano a riproporre le stesse difese già respinte, senza indicare con precisione i vizi logici o giuridici della sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la mancanza di pr dell’elemento soggettivo del reato e la tardività della querela, sono privi dei requisiti di previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano d generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra l complessità delle ragioni argomentate nella decisìone impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, se cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corr argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in sede (si vedano, in particolare, pag. 6 sulla procedibilità e pag. 7 sulla responsabilità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso, il 24 ottobre 2023.