Specificità del Ricorso: Quando la Genericità Costa l’Inammissibilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sulla necessità della specificità del ricorso nel processo penale. Troppo spesso, gli atti di impugnazione si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Come dimostra questo caso, tale approccio non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo come la Suprema Corte abbia ribadito questo principio in un caso concernente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: un Appello per la Tenuità del Fatto
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, comunemente nota come ‘particolare tenuità del fatto’. La difesa sosteneva che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare tale norma, escludendo la punibilità per la lieve entità del reato commesso.
La Decisione della Corte: la Specificità del Ricorso come Requisito Essenziale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se l’art. 131-bis fosse o meno applicabile), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. Il fulcro della decisione risiede proprio nella mancanza di specificità del ricorso presentato dalla difesa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha osservato che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ delle censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice del secondo grado aveva già sottolineato la ‘genericità’ del motivo di appello, nel quale la difesa si era limitata ad affermare che l’art. 131-bis avrebbe dovuto essere applicato, senza però argomentare in modo dettagliato e specifico perché la decisione contraria del primo giudice fosse errata.
Il ricorso per Cassazione, invece di contestare con precisione le argomentazioni della sentenza d’appello, si è limitato a ripetere la stessa, generica richiesta. Secondo la giurisprudenza costante, un ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore; è necessario spiegare perché il ragionamento del giudice precedente è sbagliato, punto per punto. La mancanza di questa analisi critica ha reso il ricorso privo della necessaria specificità, portando inevitabilmente alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce una lezione cruciale per ogni difensore: un atto di impugnazione non è una semplice ripetizione di richieste. Deve essere un’analisi critica e puntuale della decisione che si contesta. Per ottenere una revisione nel merito, è indispensabile individuare le lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto presenti nella motivazione del giudice precedente e articolarli in motivi chiari, pertinenti e, soprattutto, specifici. Agire diversamente significa presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre il proprio assistito al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Si limitava a riproporre in modo generico un motivo già adeguatamente esaminato e respinto dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo non presenta nuove argomentazioni o critiche specifiche alla decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse doglianze già sollevate e disattese nel precedente grado di giudizio, risultando così generico e non specifico.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato l’unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato GLYPH che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della sentenza impugnata ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa si limitava a sostenere che «il Giudice avrebbe dovuto applicare l’art. 131-bis cod. pen. ed escludere conseguentemente la punibilità per la particolare tenuità del fatto», sussistendone tutti i presupposti.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere gstensore
Il Presidente