Specificità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta all’Appello
Nel complesso mondo della procedura penale, l’atto di impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per essere efficace, non basta semplicemente presentare un ricorso: è indispensabile che questo possegga il requisito della specificità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale questo principio, dichiarando inammissibile un appello proprio per la sua genericità e mancanza di confronto con la decisione impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava una presunta ‘omessa motivazione’ in relazione alla pena inflitta, in particolare per quanto concerne l’aumento stabilito per la ‘continuazione’ tra i reati contestati. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente giustificato la quantificazione della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sollevata, ma si è fermata a un vaglio preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nel principio della specificità del ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che un motivo di ricorso non può essere vago o indeterminato. La mancanza di specificità, infatti, si manifesta in due modi:
1. Genericità dell’Argomentazione: Il ricorso si limitava a lamentare una carenza di motivazione senza entrare nel dettaglio.
2. Assenza di Correlazione: L’aspetto più rilevante è che l’atto di impugnazione ignorava completamente le argomentazioni che la Corte d’Appello aveva, in realtà, già esposto nella sua sentenza. La Corte territoriale aveva puntualmente motivato sia la scelta della pena base sia l’aumento per la continuazione, riconoscendo peraltro un trattamento più favorevole all’imputato.
In pratica, il ricorrente ha agito come se quella parte della motivazione non esistesse, presentando un motivo di ricorso ‘slegato’ dalla realtà processuale. La Cassazione ha sottolineato che l’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione precedente, non può ignorarla. Contestare una motivazione ‘omessa’ quando invece essa è presente, seppur non condivisa, trasforma il ricorso in un atto generico e, quindi, inammissibile. La mancata correlazione tra le censure mosse e le ragioni della decisione impugnata è un vizio che ne preclude l’esame.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente sollevare dubbi generici, ma è necessario ‘smontare’ punto per punto le argomentazioni del giudice precedente, evidenziando le specifiche ragioni di diritto o di logica per cui si ritengono errate. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma la garanzia di un confronto processuale serio e costruttivo. Ignorare questo principio significa esporsi a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di risorse e l’aggravio di ulteriori spese per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Era generico e non si confrontava con le precise argomentazioni che la Corte d’Appello aveva già fornito per giustificare la pena inflitta.
Cosa significa in pratica ‘specificità del ricorso’?
Significa che un atto di appello non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve indicare in modo preciso e dettagliato quali parti della sentenza precedente si contestano e perché, instaurando un dialogo critico con le motivazioni del giudice.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorso non è stato esaminato nel merito, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una multa di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7841 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7841 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LORETO il 24/06/1978
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa motivazione in relazione alla pena inflitta per la continuazione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, in tal senso, la Corte di appello ha puntualmente argomentato in punto di scelta della pena base e aumento per la continuazione (cfr. pag. 5), per di più riconoscendo un trattamento più favorevole, con motivazione che viene sostanzialmente pretermessa dal ricorrente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024.