Specificità del Ricorso: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 15855/2024 della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’importanza della specificità del ricorso. Questo requisito, previsto a pena di inammissibilità, non è una mera formalità, ma un pilastro che garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni generiche o già ampiamente dibattute. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere come redigere un’impugnazione efficace e quali errori evitare.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Generico
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la sua responsabilità penale, inclusa un’aggravante specifica. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando proprio la sussistenza di tale aggravante. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il motivo addotto era del tutto privo di specificità. Invece di confrontarsi criticamente con le argomentazioni esposte dai giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le medesime doglianze già avanzate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Specificità del Ricorso secondo la Cassazione
La Corte ha colto l’occasione per ribadire la sua costante interpretazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Un ricorso non può essere un semplice copia-incolla delle argomentazioni precedenti. La mancanza di specificità del ricorso si manifesta non solo nella genericità e indeterminatezza dei motivi, ma anche e soprattutto nell’assenza di una correlazione critica tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Il Dialogo Mancato con la Sentenza d’Appello
L’errore fatale del ricorrente è stato quello di ignorare le precise esplicitazioni fornite dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna: deve analizzarne i passaggi logici, evidenziarne le presunte fallacie, contestarne le conclusioni sulla base di argomenti giuridici puntuali. Se l’atto si limita a ripetere obiezioni a cui il giudice precedente ha già fornito una risposta motivata, senza contestare la validità di quella risposta, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
Il Valore dei Precedenti Giurisprudenziali
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017), sottolineando come i giudici di merito avessero, nel caso di specie, ampiamente vagliato e motivatamente disatteso le difese dell’imputato. La riproposizione di tali difese in sede di legittimità, senza nuovi e specifici elementi critici, si traduce in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava il requisito della specificità previsto dall’art. 581 c.p.p. I giudici hanno evidenziato che il motivo era viziato da genericità e da una totale assenza di correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha svolto la necessaria analisi critica, limitandosi a ripresentare le stesse questioni già decise, cadendo così in un vizio che la legge sanziona con l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del procedimento è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna definitiva e l’obbligo di pagare le spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile dimostrare, con argomenti specifici e pertinenti, perché quella decisione sarebbe errata in punto di diritto. La specificità del ricorso non è un cavillo, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito di specificità previsto dall’art. 581 cod. proc. pen. Si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza svolgere un’analisi critica delle motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘specificità del motivo di ricorso’?
Significa che il ricorso non può essere generico, ma deve indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione, confrontandosi in modo puntuale e critico con le argomentazioni contenute nella decisione che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15855 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15855 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
6um
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. p pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 aprile 2024.