Specificità del ricorso: quando un appello viene respinto prima ancora di essere esaminato
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità del ricorso. Senza questo requisito, l’atto di impugnazione è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la precisione nella redazione degli atti legali non è solo una formalità, ma una condizione essenziale per accedere alla giustizia.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro una Condanna
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto appello alla Corte di Cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto presentato non è entrato nel dettaglio delle proprie lamentele, limitandosi a una critica generale senza puntuali riferimenti.
L’Analisi della Corte: la Mancanza di Specificità del Ricorso
La Suprema Corte ha immediatamente rilevato la carenza fondamentale dell’atto. Il motivo di ricorso è stato giudicato ‘del tutto generico’. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce la critica, nonché delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sostengono.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha rispettato tale onere. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello che i giudici di legittimità hanno definito ‘congrua e logicamente corretta’, il ricorso non ha specificato quali elementi concreti della sentenza fossero errati né ha fornito argomentazioni precise a sostegno della propria tesi. Questa mancanza ha impedito al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato sulla decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso generico è privo dei requisiti prescritti dalla legge. Non basta lamentare un errore; è necessario spiegare in cosa consista, dove si trovi all’interno della sentenza e perché, secondo il ricorrente, la decisione del giudice precedente sia sbagliata. La funzione della specificità del ricorso è duplice: da un lato, permette al giudice superiore di comprendere esattamente quale sia l’oggetto del contendere; dall’altro, costringe la parte che impugna a una critica ragionata e pertinente, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori.
Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria comporta non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, fissata in tremila euro, alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza cruciale della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. La specificità del ricorso non è un cavillo burocratico, ma il pilastro su cui si fonda il dialogo tra i diversi gradi di giudizio. Un ricorso vago e generico equivale a non aver detto nulla di giuridicamente rilevante, con la conseguenza di precludersi la possibilità di ottenere una revisione della decisione e di incorrere in sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la precisione e la chiarezza sono strumenti indispensabili per tutelare efficacemente i diritti dei propri assistiti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Non indicava i capi o i punti specifici della sentenza impugnata ai quali si riferiva la critica, risultando così privo di concreta specificità e pertinenza.
Quale norma procedurale è stata violata dal ricorrente?
È stato violato l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che prescrive tra i requisiti dell’impugnazione l’indicazione specifica dei motivi, con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sorreggono.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4110 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENTIVOGLIO il 08/02/1962
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è del tutto generico perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisit prescritti dall’ art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell’affermazione della responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.