La Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è regolato da requisiti rigorosi, tra cui spicca la specificità del ricorso. Un recente provvedimento della Suprema Corte, l’ordinanza n. 41607/2024, ribadisce con fermezza questo principio, chiarendo perché un ricorso generico e ripetitivo sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Caltanissetta, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di ricorso contestava la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica attribuita ai fatti. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato un vizio insanabile nell’atto di impugnazione: la totale mancanza di specificità.
La Valutazione della Specificità del Ricorso in Cassazione
La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità del ricorso non si esaurisce nella mera genericità o indeterminatezza dei motivi. Il vizio emerge anche, e soprattutto, quando manca una reale correlazione tra le argomentazioni difensive e la complessità delle ragioni esposte nella decisione impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore; è necessario dimostrare dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato, confrontandosi punto per punto con la sua motivazione.
L’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice che ha emesso la sentenza precedente. Farlo significa cadere inevitabilmente nel vizio che porta all’inammissibilità dell’atto, come previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato che i giudici dei gradi precedenti avevano già ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive con argomenti logici e giuridici corretti. Il ricorso presentato in Cassazione si limitava a riproporre meramente le stesse questioni, senza aggiungere nuovi elementi critici e senza smontare il percorso argomentativo seguito dalla Corte d’Appello. Questo approccio rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una revisione critica da parte della Suprema Corte.
Richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (sentenza n. 4434/2022), la Corte ha ribadito che la riproposizione pedissequa delle stesse ragioni già esaminate e respinte equivale a un’impugnazione priva della specificità richiesta. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione è netta: il ricorso è inammissibile. Le conseguenze per il ricorrente non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È, invece, un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile redigere un atto che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi e le contraddizioni.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Ciò accade se l’atto è generico o non si confronta direttamente con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un ricorso?
Significa che il ricorso non solo è vago, ma soprattutto non crea una correlazione critica tra le proprie argomentazioni e quelle, spesso complesse e articolate, contenute nella decisione del giudice precedente. La semplice riproposizione di motivi già respinti è considerata una mancanza di specificità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione, da versare alla Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
79-19915/2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’ 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.