Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sul requisito fondamentale della specificità del ricorso. Questo principio, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale, è un pilastro del sistema delle impugnazioni e la sua violazione conduce a una conseguenza drastica: l’inammissibilità dell’atto, senza che i giudici possano entrare nel merito delle questioni sollevate. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato tale principio in un caso concreto, rigettando le doglianze di un imputato.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte di Appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione. Le sue censure erano rivolte a diversi aspetti della sentenza di secondo grado: contestava la sua responsabilità penale, la determinazione della pena inflitta (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di rivedere integralmente la valutazione compiuta dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e la Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione non si è basata su una valutazione del fondamento delle accuse o della congruità della pena, ma esclusivamente su un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era “del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.”.
Il Principio di Diritto Applicato
Il Collegio ha ribadito un orientamento consolidato, richiamando anche pronunce delle Sezioni Unite. Il principio è che la specificità del ricorso impone al ricorrente un onere preciso: indicare in modo chiaro e puntuale gli elementi che fondano le sue censure. Non è sufficiente una critica generica alla sentenza impugnata. L’appellante deve, invece, creare un “nesso critico” con il percorso argomentativo seguito dal giudice precedente, evidenziando le specifiche ragioni di diritto o i vizi logici che, a suo avviso, inficiano la decisione. Lo scopo è consentire al giudice di legittimità di individuare immediatamente i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e lineare. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a “dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito”. In pratica, l’imputato ha riproposto le sue lamentele senza confrontarsi adeguatamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, la cui motivazione era stata giudicata coerente e logicamente corretta. Un ricorso così formulato non permette alla Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, trasformandosi in una richiesta di riesame completo del merito, compito precluso alla Suprema Corte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea un aspetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La redazione di un ricorso non può essere una semplice ripetizione di doglianze. È un’attività tecnica che richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuarne i punti deboli specifici. La mancata osservanza del requisito di specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma una barriera che impedisce l’accesso alla valutazione di merito, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Le lamentele erano formulate in modo generico e senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per requisito di “specificità dei motivi” in un ricorso?
Significa che chi presenta il ricorso ha l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi specifici su cui si basano le sue censure. Deve evidenziare i presunti errori di diritto o i vizi logici della decisione precedente per permettere al giudice superiore di effettuare un controllo mirato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A causa della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio de motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla determinazione trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle attenuan generiche, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risult probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazion affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentat delle sentenze di merito;
che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui il req della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preci elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legi di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. U, n. 8 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/20 COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.