Specificità del Ricorso: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un aspetto cruciale, soprattutto nel giudizio di legittimità, è la specificità del ricorso. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso che si limita a ripetere argomenti già respinti, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa sollevava diverse questioni, tra cui la qualificazione del reato, una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo. Il ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato i requisiti di ammissibilità prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione centrale: i motivi presentati dalla difesa erano privi di specificità. Secondo i giudici, il ricorso si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza sviluppare una critica puntuale e argomentata delle motivazioni contenute nella sentenza impugnata. Questa mancanza di correlazione tra le doglianze del ricorrente e il ragionamento del giudice del gravame determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha esaminato nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, evidenziandone le criticità.
Mancanza di Correlazione tra Ricorso e Sentenza Impugnata
Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l’appello non può essere una mera ripetizione di argomenti pregressi. Per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l’appellante non aveva adempiuto a tale onere, rendendo il ricorso un atto sterile e non funzionale al suo scopo.
Analisi dei Singoli Motivi di Ricorso
La Corte ha smontato ogni motivo di ricorso:
1. Mancata citazione della persona offesa: Il ricorrente è stato giudicato privo di un interesse giuridicamente rilevante a sollevare la questione.
2. Qualificazione del reato: La Corte d’Appello aveva già fornito una risposta motivata e congrua a questa obiezione, e il ricorso non ha offerto nuovi elementi per contestarla efficacemente.
3. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito che non vi è violazione se gli elementi costitutivi del reato per cui è intervenuta la condanna erano già contenuti, nella loro interezza, nella contestazione originaria, permettendo all’imputato un’adeguata difesa. La violazione sussiste solo in caso di trasformazione sostanziale dell’addebito, tale da porre l’imputato di fronte a un fatto del tutto nuovo.
4. Assenza di dolo: Anche su questo punto, la Corte d’Appello aveva già risposto con una motivazione specifica, che il ricorso non è riuscito a scalfire.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in sede di legittimità, richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni; è indispensabile articolarle in modo specifico, dimostrando perché il giudice precedente ha sbagliato e dove risiedono gli errori nel suo percorso logico-giuridico. La mancanza di specificità del ricorso non è un mero vizio formale, ma un difetto sostanziale che preclude l’accesso al giudizio di merito, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato privo di specificità?
Un ricorso è privo di specificità quando si limita a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Manca una vera correlazione tra i motivi del ricorso e la decisione che si contesta.
Cosa significa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza?
Si ha una violazione di questo principio solo quando il fatto per cui si viene condannati è radicalmente diverso da quello contestato inizialmente, tanto da rappresentare una trasformazione o sostituzione degli elementi essenziali dell’accusa. Questo non avviene se gli elementi del reato ritenuto in sentenza erano già contenuti, nel loro complesso, nella contestazione originale, garantendo il diritto di difesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22892 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e la memoria presentata;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché è fondato su argoment ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame corretti argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, co 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlaz le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, in particolare, che sul primo motivo relativo alla mancata citazione della pers offesa ARGEA la ricorrente è priva di interesse; che sul secondo motivo (relativo ala qualficaz del reato come tentato anziché consumato) la Corte di appello ha risposto con la motivazio contenuta a pag.14; che il terzo motivo (violazione dell’art. 521 cod. proc. p manifestamente infondato, essendo stata messa l’imputata in condizione di difendersi dall’accu a lei mossa; sul punto si deve ribadire che che “non sussiste violazione del princip correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rappo eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e pr trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei conf dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere a nessuna possibilità d’effettiva difesa” (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 28442 che sul quarto motivo (assenza di dolo) la Corte di appello ha risposto con la motivaz contenuta alle pag.13 e 14 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d a ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28/05/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH