Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22892 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e la memoria presentata;
ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché è fondato su argoment ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame corretti argomenti giuridici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, co 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlaz le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
ritenuto, in particolare, che sul primo motivo relativo alla mancata citazione della pers offesa ARGEA la ricorrente è priva di interesse; che sul secondo motivo (relativo ala qualficaz del reato come tentato anziché consumato) la Corte di appello ha risposto con la motivazio contenuta a pag.14; che il terzo motivo (violazione dell’art. 521 cod. proc. p manifestamente infondato, essendo stata messa l’imputata in condizione di difendersi dall’accu a lei mossa; sul punto si deve ribadire che che “non sussiste violazione del princip correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rappo eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e pr trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei conf dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere a nessuna possibilità d’effettiva difesa” (Sez.2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 28442 che sul quarto motivo (assenza di dolo) la Corte di appello ha risposto con la motivaz contenuta alle pag.13 e 14 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d a ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28/05/2024
Il Consigliere estensore
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