Specificità del Ricorso: Quando un Appello Viene Dichiarato Inammissibile
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità del ricorso. Senza questo requisito fondamentale, qualsiasi impugnazione rischia di essere archiviata prima ancora di essere esaminata nel merito. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio preliminare della Suprema Corte, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge prima di procedere a un esame di merito.
L’Analisi della Corte sulla Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso era del tutto carente sotto questo profilo.
I giudici hanno definito le argomentazioni del ricorrente come “deduzioni generiche”, incapaci di fornire una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso”. Mancavano, inoltre, i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. In sostanza, il ricorso si limitava a una critica vaga, senza spiegare perché, e in quali punti specifici, la decisione della Corte d’Appello fosse errata. Questo vizio ha impedito alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare la propria funzione di controllo.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e perentoria. Il principio di specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia. Esso assicura che il giudice dell’impugnazione sia messo nelle condizioni di capire esattamente quali aspetti della decisione precedente sono contestati. Un ricorso generico non consente questo dialogo processuale, trasformandosi in una richiesta esplorativa che il sistema non può ammettere. La Corte ha quindi concluso che, non potendo individuare i rilievi mossi, l’unica via percorribile era dichiarare l’inammissibilità dell’appello. A questa declaratoria è seguita, come previsto dalla legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È indispensabile redigere un atto che articoli critiche precise, puntuali e argomentate, confrontandosi specificamente con ogni passaggio della motivazione della sentenza che si intende contestare. Solo un ricorso che rispetta pienamente il requisito della specificità ha la possibilità di superare il vaglio di ammissibilità e di essere esaminato nel merito, aprendo la strada a una possibile riforma della decisione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Le argomentazioni erano generiche e non indicavano in modo puntuale le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa mancava concretamente nell’atto di ricorso?
Mancava una enunciazione chiara delle ragioni giuridiche che giustificavano il ricorso e i correlati e congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo al giudice di individuare i rilievi specifici mossi alla decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12570 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congr riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 marzo 2024.