Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOME) nato il DATA_NASCITA
NOME GEORGIANA NOME (CUI 059KYZQ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e il ricorso di COGNOME NOME; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente NOME;
ricorso COGNOME:
ritenuto che il ricorso con i suoi due motivi, in punto di qualificazione giuridica della condotta ascritta e prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito (con motivi del tutto reiterativi dei motivi appello e in assenza di confronto con la motivazione), estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito, in modo del tutto conforme tra loro, hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-7).
Ricorso COGNOMECOGNOME
ritenuto che il ricorso, in punto di ricorrenza dell’elemento soggettivo de delitti contestati, ed in particolare con riferimento all’art. 628 cod. pen., è pr di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti ascritti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
rilevato che il motivo si caratterizza per la sua reiteratività senza confronto con la motivazione;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
I.
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità motivazionali giustificative, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7 dove la condotta è stata senza alcuna incertezza e in senso conforme alla decisione di primo grado inquadrata anche dal punto d vista dell’elemento soggettivo nella contestazione di rapina impropria);
rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2023.