Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza n. 4972 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la necessità della specificità del ricorso. Senza un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, l’appello rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Questo caso dimostra come la genericità dei motivi non possa superare il vaglio della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente sollevava due questioni principali: in primo luogo, la mancanza di una condizione di procedibilità, sostenendo che fosse intervenuta una remissione tacita della querela; in secondo luogo, la carenza di prova della sua responsabilità penale, basata sulla presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Mancanza di Specificità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha stroncato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione non risiede nel merito delle questioni sollevate, ma in un vizio procedurale preliminare e assorbente: la mancanza dei requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso non era stato costruito su un’analisi critica delle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che la specificità del ricorso non è un mero formalismo. Essa richiede una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione. L’appellante non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve confutarle punto per punto.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già ampiamente vagliato e motivato il rigetto delle tesi difensive. In particolare, avevano chiarito che:
1. Acquisizione delle Prove: Il procedimento di acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa era stato legittimo e idoneo a superare qualsiasi dubbio sulla presunta remissione tacita della querela.
2. Quadro Probatorio Complesso: Le dichiarazioni della vittima non costituivano l’unico elemento di prova. Erano, infatti, affiancate e corroborate dalle stesse ammissioni dell’imputato. Questa circostanza rendeva inapplicabile l’articolo 526, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che pone limiti all’uso delle sole dichiarazioni di una parte.
Il ricorso, riproponendo le medesime questioni senza confrontarsi con questa solida motivazione, è apparso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile articolare una critica precisa, logica e giuridicamente fondata, che demolisca le fondamenta argomentative della decisione impugnata. La mera riproposizione di motivi già respinti, senza un nuovo e approfondito confronto critico, è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava della specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero non presentava un’analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già respinte.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente lamentava la mancanza di una condizione di procedibilità per intervenuta remissione di querela e la carenza di prova della responsabilità penale, contestando l’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa.
In che modo la Corte ha considerato le dichiarazioni della persona offesa?
La Corte ha stabilito che le dichiarazioni della persona offesa erano state legittimamente acquisite e, soprattutto, non costituivano l’unica prova a carico, essendo state corroborate dalle stesse ammissioni dell’imputato, rendendo così solido il quadro probatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si lamenta la mancanza della condizione procedibilità relazione all’intervenuta rimessione di querela nonché la carenza di prova della pena responsabilità con riguardo all’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è p requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sente impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senz cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corret argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in qu sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 con la precisazione in ordine al legi procedimento di acquisizione dibattimentale delle dichiarazioni della persona offesa, idonee superare la questione della remissione tacita della querela e non costituenti l’unico element prova in quanto affiancate dalle ammissioni dell’imputato, così non venendo in considerazione quanto previsto dall’art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 24 ottobre 2023.