Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2281 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Dolo il DATA_NASCITA COGNOME, nato a Fossò il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, nonché le memorie dell’AVV_NOTAIO, una quale difensore di NOME COGNOME e l’altra quale difensore di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo del ricorso presentato dall’imputato NOME COGNOME, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. cod. proc. pen., in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;
che, nella specie, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, la pag. 12);
ritenuto che anche il primo motivo di ricorso del coimputato, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è privo di concreta
specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quell adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda la pag. 10);
osservato che l’ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264438; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266758), secondo cui, nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza e ciò tanto nell’ipotesi di riqualificazione del furto i ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto (si veda la pag. 11);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.