Specificità del Ricorso: Quando un Appello in Cassazione Viene Rifiutato
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un atto da prendere alla leggera. La legge richiede requisiti precisi, tra cui spicca la specificità del ricorso. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda quanto sia fondamentale questo principio, dichiarando inammissibile un appello proprio per la sua genericità. Analizziamo insieme la decisione per capire le implicazioni pratiche per chiunque affronti un processo penale.
Il caso in esame: un ricorso generico sulla recidiva
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di contestazione riguardava l’applicazione della recidiva, una circostanza che aggrava la pena per chi ha già commesso altri reati in passato. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto le sue ragioni alla Suprema Corte, sperando in una riforma della decisione precedente.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il motivo? Il ricorso era stato formulato in modo del tutto generico.
La centralità della specificità del ricorso nella procedura penale
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione debbano essere specifici. La Cassazione, con questa ordinanza, ribadisce un concetto consolidato: la specificità del ricorso non è un mero formalismo. Essa richiede una critica argomentata e puntuale della decisione impugnata. Non basta elencare delle lamentele generiche; è necessario:
1. Analizzare criticamente le ragioni esposte dal giudice del grado precedente.
2. Creare una correlazione diretta tra le argomentazioni della sentenza e i motivi di ricorso.
3. Evitare di riproporre le medesime doglianze già esaminate e respinte, senza aggiungere nuovi elementi critici.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato come il ricorso si limitasse a ripetere le stesse argomentazioni già presentate in appello, ignorando completamente le risposte logiche e giuridiche fornite dalla Corte territoriale nelle pagine 5 e 6 della sua sentenza.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità sottolineando come il ricorso mancasse di un confronto dialettico con la sentenza impugnata. Il ricorrente non ha spiegato perché le argomentazioni della Corte d’Appello fossero errate, limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi. Questo atteggiamento processuale rende il ricorso non scrutinabile nel merito, poiché non adempie alla sua funzione di critica costruttiva e puntuale del provvedimento giudiziario. La mancanza di specificità, intesa sia come indeterminatezza sia come assenza di correlazione con la decisione attaccata, costituisce un vizio insanabile che conduce direttamente all’inammissibilità.
Le conclusioni
La conclusione della vicenda è netta e severa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di alta precisione. Limitarsi a ripetere vecchie argomentazioni senza confrontarsi con le motivazioni del giudice che si contesta è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto le doglianze presentate erano generiche e non contenevano la necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di specificità?
Significa che il ricorso non stabilisce una correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle della decisione impugnata, ignorando le motivazioni del giudice e limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e respinte, senza una critica puntuale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2286 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’applicazione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.