Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e mancata riqualificazione del fatto nei reati di violenza privata e minaccia, olt essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, d 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancan di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crit valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decis travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi ido dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 6 della sente impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.