Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43459 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43459 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità in ragione della carenza di pr dell’elemento soggettivo del reato, nonché la qualificazione giuridica del fa sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilit cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza d correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancan di specificità;
che, a fronte di una generica richiesta di riqualificazione del fatto di reato, è censurabile una sentenza per il suo silenzio sul mancato esercizio del pot officioso, qualora risulti che la stessa sia stata implicitamente disattesa motivazione della sentenza complessivamente considerata;
che le doglianze difensive in punto di qualificazione giuridica son manifestamente infondate in quanto la violazione di legge censurata è basata s assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, rivisitabile nel presente giudizio di legittimità;
che, peraltro, i giudici del merito hanno esplicitato, con corretti argomenl logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, 282955; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.