Specificità del Ricorso: la Cassazione Dichiara Inammissibile l’Appello Generico
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio cardine del diritto processuale penale: la necessità della specificità del ricorso. Un’impugnazione che non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza precedente è destinata all’inammissibilità. Questo caso offre un’importante lezione su come redigere correttamente un atto di appello, evitando vizi che ne precludono l’esame nel merito.
I Fatti del Processo
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, proponeva ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna. Il ricorrente, tuttavia, si limitava a censurare genericamente la decisione, senza entrare nel dettaglio delle ragioni che avevano spinto i giudici di secondo grado a confermare tale aggravante.
La Corte d’Appello, infatti, aveva motivato la sua scelta basandosi su elementi concreti: l’imputato aveva a suo carico due precedenti condanne per truffa, divenute definitive in un periodo molto vicino alla commissione del nuovo reato. Questi precedenti erano stati considerati indicativi di una ‘crescente pericolosità’ sociale del soggetto.
La Decisione della Cassazione sulla Specificità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la mancanza di specificità non si manifesta solo in una generica indeterminatezza del motivo, ma anche e soprattutto nell’assenza di una reale correlazione tra le argomentazioni del ricorso e quelle della decisione impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice; è necessario spiegare perché le sue motivazioni sono sbagliate, punto per punto.
Il ricorrente, ignorando le precise argomentazioni della Corte d’Appello sui precedenti specifici e sulla crescente pericolosità, ha presentato un motivo di ricorso ‘scollegato’ dalla realtà processuale, cadendo così nel vizio di mancanza di specificità e autosufficienza previsto dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che il principio di specificità impone all’appellante un onere di confronto critico con la sentenza che intende contestare. Non si può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni già respinte in secondo grado o formulare critiche vaghe. È indispensabile analizzare la motivazione del giudice e demolirne la struttura logico-giuridica con argomenti precisi e pertinenti.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la valutazione della Corte d’Appello sulla sua pericolosità, magari dimostrando che i precedenti penali non erano così rilevanti o che erano intervenuti elementi positivi nella sua condotta. Non facendolo, ha di fatto presentato un ricorso ‘in bianco’, incapace di superare il vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la giustizia con un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto: ogni impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente. La specificità del ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà ed efficienza del sistema giudiziario. Un ricorso generico non solo è inutile per il cliente, ma comporta anche sanzioni economiche. È quindi cruciale che ogni atto di appello sia redatto con la massima cura, analizzando in profondità la sentenza impugnata e costruendo una critica puntuale e motivata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità e autosufficienza. L’appellante ha criticato genericamente l’applicazione della recidiva senza confrontarsi con le specifiche motivazioni della Corte d’Appello, che si basavano su due precedenti penali per truffa.
Cosa significa ‘specificità del motivo di ricorso’ secondo la Corte?
Significa che il ricorrente deve non solo indicare l’errore che attribuisce al giudice, ma anche confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Deve esserci una correlazione diretta tra le critiche mosse e le ragioni esposte nella decisione che si contesta.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità e autosufficienza previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, invero, il ricorrente non si confronta con la specifica indicazione di due precedenti penali per truffa, passati in giudicato in epoca prossima alla commissione della truffa sub iudice, considerati indicativi della crescente pericolosità dell’imputato (si veda, in particolare, pag. 3);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.