Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3281 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 54 cod. pen., sono privi dei re di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, COGNOME, Rv 263296 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in ques sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.