Specificità del Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione non è una semplice formalità, ma un atto che deve rispettare requisiti rigorosi, primo tra tutti la specificità del ricorso. Senza una critica dettagliata e pertinente alla decisione impugnata, il rischio è quello di vedersi dichiarare l’atto inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente aveva sollevato diverse censure, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, giunto al vaglio della Corte di Cassazione, l’atto di impugnazione è stato giudicato non meritevole di un esame nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel vivo delle questioni sollevate, fermandosi a un controllo preliminare sulla corretta formulazione dell’atto. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione d’appello, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Specificità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha spiegato che tale requisito va valutato sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: I motivi devono essere chiari, non generici o indeterminati. Non basta enunciare un principio di diritto o lamentare un’ingiustizia; è necessario indicare con precisione quali parti della sentenza si contestano e perché.
2. Estrinseco: I motivi devono essere pertinenti e confrontarsi direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Devono costituire una critica ragionata e puntuale, non una semplice riproposizione di tesi già esposte e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno rilevato che i motivi del ricorso erano meramente apparenti. Invece di contestare la logica e le fondamenta giuridiche della decisione della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a riprodurre le stesse doglianze già formulate in precedenza. Questo comportamento, secondo la Corte, non assolve alla funzione tipica dell’impugnazione, che è quella di una critica argomentata e specifica, non di un generico dissenso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario in materia penale. La redazione di un ricorso, specialmente per la Cassazione, richiede uno studio approfondito e mirato della sentenza che si intende criticare. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni difensive già vagliate e disattese dal giudice del merito. È invece indispensabile individuare i vizi specifici – di logica o di diritto – che inficiano la decisione e articolarli in modo chiaro e pertinente. In assenza di questo sforzo critico, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, trasformando un’opportunità di difesa in un’ulteriore condanna economica per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente apparenti’?
Significa che le argomentazioni presentate non costituivano una critica reale e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a riproporre le stesse difese già esaminate e respinte nel grado precedente, senza confrontarsi con le motivazioni della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME il 18/06/1981
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all’art. 54 cod. pen., sono privi dei re di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragio di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessi delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, 2020, Tortorici, Rv. 278520 – 01; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv 263296 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in ques sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 3 dicembre 2024.