Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20436 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20436 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 03/10/1991
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo oggetto del ricorso in esame, che lamenta la
violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 648 cod. pen.,
ad essere reiterativo poiché riproduce doglianze già adeguatamente disattese dal giudice di merito, è manifestamente infondato a fronte di una lineare e congrua
motivazione che, con corretti argomenti logici e giuridici, indica i singoli elemen posti a base della dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente (cfr.
3 della sentenza impugnata);
considerato, inoltre, che l’anzidetto motivo è manchevole dell’indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.