Specificità dei Motivi: Quando un Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità dei motivi possa portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo questo caso per capire quali sono i requisiti essenziali che un atto di impugnazione deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Catania, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata dalla difesa riguardava la presunta violazione dell’articolo 133 del codice penale, relativo ai criteri di determinazione della pena. In sostanza, il ricorrente lamentava l’eccessività e l’incongruità del trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti, chiedendone una riduzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo presentato fosse “del tutto generico”. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se la pena fosse o meno eccessiva), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: il principio di specificità dei motivi
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del requisito della specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha osservato come la difesa si sia limitata a sostenere in modo astratto l’eccessività della pena, senza però contrapporre una “valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito”.
In altre parole, non è sufficiente lamentarsi di una sentenza; è necessario attaccarla punto per punto. Il ricorso deve:
1. Indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano la critica.
2. Confutare specificamente il ragionamento seguito dal giudice nella sentenza impugnata.
3. Permettere alla Corte di Cassazione di individuare immediatamente i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
La Cassazione ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 17372 del 2021), ribadendo che l’onere della specificità è fondamentale per garantire la funzionalità del giudizio di legittimità. Un motivo generico, che si limita a ripetere richieste già respinte o a esprimere un mero dissenso, non è idoneo a innescare una valutazione nel merito.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, non può essere un atto superficiale. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare le specifiche criticità del ragionamento del giudice e costruire su di esse delle censure precise e argomentate. Affermare semplicemente che una pena è “troppo alta” senza spiegare perché le valutazioni del giudice di merito sarebbero errate alla luce dei criteri legali, equivale a presentare un ricorso vuoto, destinato a essere dichiarato inammissibile. La conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era considerato del tutto generico. La difesa ha lamentato l’eccessività della pena senza fornire una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa il requisito della “specificità dei motivi”?
Significa che chi presenta un ricorso ha l’onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi su cui si fondano le sue critiche, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo. Non è sufficiente una contestazione generica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17301 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17301 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l’eccessività ed incongruità del trattamento sanzioNOMErio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Pre idente