L’Importanza della Specificità dei Motivi nel Ricorso per Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’operazione da prendere alla leggera. La legge impone requisiti formali molto stringenti, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di riesame. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Senza di essa, anche le migliori argomentazioni rischiano di non essere mai esaminate nel merito. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le implicazioni pratiche di tale principio.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Dichiarato Inammissibile
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava un presunto vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la loro decisione di condanna.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del tutto inadeguato, dichiarandolo immediatamente inammissibile senza neppure entrare nel vivo della questione.
La Decisione della Corte: La Regola della Specificità dei Motivi
La Cassazione ha stroncato il ricorso sul nascere, evidenziando come fosse totalmente generico. Il ricorrente, secondo i giudici, si era limitato a formulare affermazioni vaghe e prive di un nesso critico con le argomentazioni sviluppate nelle sentenze di primo e secondo grado. Questo approccio viola palesemente il requisito della specificità dei motivi, sancito dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Norme e i Precedenti Richiamati
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri:
1. L’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p., che impone a chi impugna di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
2. La giurisprudenza consolidata, in particolare la sentenza delle Sezioni Unite (n. 8825/2016), che ha chiarito come un ricorso sia inammissibile quando non enuncia e non argomenta in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
Non basta quindi affermare che la motivazione è sbagliata; è necessario spiegare perché, punto per punto, confrontandosi direttamente con il ragionamento del giudice precedente.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono lapidarie ma estremamente chiare. La Corte ha spiegato che un ricorso generico impedisce al giudice di legittimità di svolgere il proprio ruolo. Se i motivi non sono specifici, la Corte non è messa in condizione di individuare con precisione le censure mosse e di esercitare il proprio sindacato. L’appello si trasforma così in una mera richiesta di riesame generale, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente ha l’onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le sue critiche, creando un ponte logico tra la sua doglianza e la sentenza impugnata. In assenza di questo sforzo argomentativo, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa decisione sottolinea una lezione fondamentale per ogni difensore: la preparazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica, dettagliata e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non sono ammesse scorciatoie o lamentele generiche. Ogni motivo di ricorso deve essere un micro-saggio giuridico che demolisce, con argomenti precisi, una specifica parte della motivazione del giudice di merito. La mancata osservanza di questo rigore formale e sostanziale non solo rende vano il tentativo di impugnazione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di impugnazione era generico e privo dei requisiti di specificità prescritti dall’art. 581 c.p.p. Il ricorrente si è limitato a dedurre un vizio di motivazione con affermazioni vaghe, senza un confronto critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Cosa significa “specificità dei motivi” in un ricorso?
Significa che l’appellante ha l’onere di enunciare e argomentare esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. Deve indicare in modo chiaro e preciso gli elementi a fondamento delle censure per consentire al giudice di individuare i punti contestati ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI 06EFCSO ) nato il 22/02/1996
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 07 marzo 2025
La Presidente