Ricorso Inammissibile per Mancanza di Specificità dei Motivi: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Il cuore della decisione ruota attorno al principio della specificità dei motivi, un requisito fondamentale che, se non rispettato, conduce a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso dimostra come un ricorso non possa essere una generica lamentela, ma debba costituire una critica mirata e argomentata della decisione che si intende contestare. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di impugnare la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato ritenuto non conforme ai requisiti di legge, dando così avvio a una valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è divenuta definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi del Ricorso
Il fulcro della decisione risiede interamente nelle motivazioni addotte dalla Corte. Il ricorso è stato definito ‘assolutamente generico’. Secondo i giudici, l’atto era privo di qualsiasi riferimento a specifici passaggi motivazionali della sentenza impugnata che si assumevano essere errati o carenti. Mancavano, inoltre, le ragioni di fatto e di diritto che avrebbero dovuto supportare le censure mosse.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza: il requisito della specificità dei motivi impone un duplice onere per chi impugna una decisione. Non è sufficiente dedurre genericamente le censure, ma è necessario:
1. Individuare i punti determinati della decisione che si intendono contestare.
2. Indicare in modo chiaro e preciso gli elementi (fattuali e giuridici) che sono alla base di tali censure.
Questo rigore formale non è un mero formalismo. Il suo scopo è quello di consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i rilievi mossi e di esercitare efficacemente il proprio sindacato sulla decisione precedente. Un ricorso generico, al contrario, costringerebbe il giudice a un’indagine esplorativa, sostituendosi di fatto al ruolo del difensore.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in commento rappresenta un monito per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede meticolosità e precisione. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è essenziale articolare questo disaccordo in motivi specifici, strutturati e supportati da argomentazioni solide. Ogni censura deve essere collegata a una parte precisa della motivazione della sentenza impugnata e deve spiegare perché quella parte è errata, illogica o illegittima. In assenza di questa specificità, il ricorso non supera nemmeno il primo vaglio di ammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a sanzioni pecuniarie per l’assistito.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ secondo la Cassazione?
Significa che l’atto è privo di riferimenti a specifici passaggi della sentenza impugnata che si considerano errati e non indica le ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle proprie critiche.
Qual è il requisito della ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
È l’obbligo, per chi impugna, di indicare in modo chiaro e preciso non solo quali parti della decisione contesta, ma anche gli elementi fattuali e giuridici che sono alla base di tali censure, per permettere al giudice di valutare il merito dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10104 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/01/1972
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME Mario è inammissibile siccome assolutamente generico nella proposizione delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa, in quanto privo di riferimenti tanto a specifici passaggi motivazionali assunti come deficitari quanto alle ragioni di fatto e diritto supporto di presunti vizi. Si ricorda che il requisito della specificità dei mot implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 de 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.