Specificità dei motivi: la Cassazione ribadisce i paletti per l’ammissibilità del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Senza un’articolazione chiara e puntuale delle censure, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli. L’appellante, tramite il proprio difensore, aveva sollevato una serie di doglianze contro la decisione di secondo grado, chiedendone l’annullamento alla Suprema Corte.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione, che ha analizzato la sua struttura e il suo contenuto per verificare il rispetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
La decisione della Corte e il richiamo alla specificità dei motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi:
1. Carattere rivalutativo e generico: I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ‘assolutamente rivalutativo’, ovvero che tentasse di ottenere dalla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione dei fatti e delle prove, un compito che non rientra nelle sue prerogative. Il ruolo della Cassazione è, infatti, quello di giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riconsiderare il merito della vicenda.
2. Mancanza di specificità: Il ricorso è stato giudicato ‘del tutto generico’, poiché formulato attraverso ‘mere evocazioni astratte’ senza precisi riferimenti fattuali e giuridici a supporto delle tesi difensive. L’atto non individuava in modo puntuale i passaggi della motivazione della sentenza impugnata ritenuti viziati, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato.
Le motivazioni: il principio della specificità dei motivi di ricorso
Il cuore della decisione risiede nel richiamo al principio della specificità dei motivi. La Corte ha ribadito che questo requisito non si esaurisce nel semplice onere di elencare le censure. Al contrario, impone alla parte che impugna di:
* Identificare i punti determinati della decisione che intende criticare.
* Indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fattuali e giuridici che sono alla base di tali censure.
Questo onere è fondamentale per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali sono i rilievi mossi alla sentenza e di poterli esaminare nel merito. Un ricorso che si limita a contestazioni vaghe o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, viola tale principio. A sostegno di questa posizione, la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza di legittimità, sottolineando come l’assenza di specificità renda l’impugnazione un atto processuale sterile e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. La stesura di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. È essenziale abbandonare formulazioni generiche e astratte per concentrarsi su vizi specifici della motivazione o sulla violazione di precise norme di legge.
In pratica, un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone i passaggi argomentativi ritenuti errati con riferimenti puntuali e argomentazioni pertinenti. In caso contrario, il rischio non è solo il rigetto nel merito, ma una declaratoria di inammissibilità ‘in limine litis’, che comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione rafforza la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, garantendo che solo le impugnazioni seriamente e specificamente fondate arrivino al suo esame.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto assolutamente rivalutativo dei fatti (compito non spettante alla Cassazione) e del tutto generico, in quanto privo di riferimenti precisi ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata e ai vizi contestati.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione non deve limitarsi a enunciare le censure, ma deve indicare in modo chiaro e preciso quali sono i punti della decisione che si contestano e gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della critica, per permettere al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10105 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 17/06/1980
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME NOME che ha presentato note difensive, è inammissibile siccome assolutamente rivalutativo nella proposizione delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa in punto di responsabilità e del tutto generico in ordine ai restanti motivi, siccome articolat mediante mere evocazioni astratte e evitando precisi riferimenti sia in fatto che in diritto a supporto delle tesi sostenute così come ogni precisa e puntuale individuazione dei passaggi motivazionali assunti come deficitari ed ai presunti vizi. Si ricorda che il requisito della specificità dei motivi implica non solta l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, NOME Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18.10.2024.