Specificità dei Motivi: Quando un Ricorso Generico Diventa Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul rigore formale richiesto nel processo penale, in particolare riguardo alla specificità dei motivi di ricorso. Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un’impugnazione, ribadendo un principio fondamentale: non basta dissentire, bisogna spiegare perché. Analizziamo questa pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche per la difesa tecnica.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena. Tuttavia, il ricorrente si era limitato a sollevare la questione senza fornire argomentazioni concrete e pertinenti a sostegno della sua tesi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla recidiva, fermandosi a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancata Specificità dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha definito il motivo di appello ‘generico’, in quanto non spiegava in alcun modo le ragioni per cui la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa. Questa genericità, peraltro, era già presente nel precedente atto di appello, rendendo l’intera catena di impugnazioni debole sin dall’origine.
La Cassazione ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 8825 del 2016), che ha cristallizzato il principio di diritto secondo cui un appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non vengono enunciati e argomentati in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice; è indispensabile costruire una critica strutturata, puntuale e argomentata che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Un ricorso che non soddisfa questo requisito viene considerato privo della sua funzione essenziale e, pertanto, non può essere esaminato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Un motivo di ricorso generico, vago o meramente assertivo è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. Per la difesa, ciò significa che ogni censura mossa a una sentenza deve essere supportata da un’analisi critica approfondita della motivazione del giudice e da solidi argomenti giuridici. Ignorare il requisito della specificità dei motivi non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della decisione sfavorevole, ma espone anche il proprio assistito a ulteriori conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era ‘generico’. L’appellante non ha spiegato le ragioni specifiche per le quali la recidiva avrebbe dovuto essere esclusa, venendo meno al requisito di specificità richiesto per le impugnazioni.
Cosa si intende per ‘principio di specificità dei motivi’?
Significa che un atto di appello o di ricorso, per essere valido, deve contenere critiche precise, esplicite e argomentate contro le ragioni di fatto o di diritto esposte nella sentenza che si sta impugnando. Non è sufficiente una semplice enunciazione del disaccordo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3938 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il 23/10/1981
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata esclusione della recidiva.
Il motivo è generico non spiegando le ragioni per le quali la recidiva doveva essere esclusa; del pari generico era, sul punto, il motivo di appello. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibili proprio perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria essendo relativo a provvedimento emesso a seguito di anteriore impugnazione geneticamente inammissibile in ragione del principio di diritto secondo cui “l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata” (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017 -, COGNOME, Rv. 268822).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/09/2024