Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso in Cassazione Può Essere Dichiarato Inammissibile
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, è regolato da requisiti rigorosi. Tra questi, la specificità dei motivi del ricorso rappresenta un pilastro fondamentale, la cui mancanza comporta una conseguenza drastica: l’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come questo principio venga applicato, ribadendo l’importanza di una critica puntuale e argomentata alla sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione di secondo grado che confermava la sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: la Carenza di Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sulla manifesta carenza dei requisiti di legge, in particolare quello della specificità dei motivi, come prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Il Primo Motivo: Genericità e Assenza di Pertinenza
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché “non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria”. La Corte ha spiegato che non è sufficiente lamentare un presunto errore del giudice di merito. È onere del ricorrente non solo dedurre le censure su punti determinati della decisione, ma anche indicare in modo preciso gli elementi fattuali e giuridici che sostengono tali lamentele. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ampia e logicamente corretta, il ricorso si è limitato a una critica generica, non permettendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Il Secondo Motivo: Mera Ripetizione di Argomenti Precedenti
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha osservato che tale motivo era “meramente riproduttivo di profili di censura in fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi precedenti, senza sollevare questioni di pura legittimità, ovvero relative all’errata applicazione della legge. Questo approccio è inammissibile in sede di Cassazione, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta interpretazione delle norme.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si concentra sul ruolo e sui limiti del giudizio di legittimità. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’onere della specificità dei motivi impone al difensore di articolare una critica mirata, tecnica e giuridicamente fondata contro la sentenza impugnata. È necessario dialogare con la motivazione del provvedimento contestato, evidenziandone le specifiche lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto, e non limitarsi a riaffermare la propria tesi difensiva. La mancanza di questo confronto critico rende il ricorso un atto sterile, incapace di attivare il controllo di legittimità della Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede uno studio approfondito e critico della sentenza impugnata. Non basta essere in disaccordo con la decisione; è indispensabile strutturare motivi di ricorso che siano specifici, pertinenti e che si concentrino su vizi di legittimità. In caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti prescritti dalla legge, in particolare se è privo della specificità dei motivi. Ciò significa che il ricorrente non ha indicato in modo chiaro e concreto i punti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche a sostegno della sua critica, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito?
No. L’ordinanza chiarisce che un motivo di ricorso meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito non è consentito in sede di legittimità. La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico analizzato, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45821 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di leg poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di i gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’affermazione di responsa del ricorrente non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente ri
di profili di censura in fatto .già adeguatamente vagliati e disattesi dEli giudici di merito supporto di corretti argomenti in diritto esposti a p. 8 della impugnata sentenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
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