Specificità dei Motivi: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si rispettano le regole procedurali. Un esempio lampante è il requisito della specificità dei motivi di ricorso, un principio cardine del nostro sistema processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo tema cruciale, dimostrando come la genericità di un’impugnazione possa portare a una sua irrimediabile declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due motivi di doglianza contro la decisione dei giudici di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento della condanna.
Tuttavia, l’appello è stato rapidamente fermato dai giudici di legittimità, che non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate. Il problema, infatti, non risiedeva nella potenziale fondatezza o infondatezza delle argomentazioni, ma nella loro formulazione.
L’Importanza della Specificità dei Motivi nel Ricorso
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio fondamentale sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica e chiara dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si era attenuto a tale precetto. I motivi presentati sono stati giudicati privi di ‘concreta specificità e pertinenza censoria’. In altre parole, l’atto di appello si limitava a criticare la sentenza in modo vago e generico, senza individuare con precisione i punti della motivazione che si intendevano contestare e, soprattutto, senza fornire gli elementi concreti su cui si basavano tali critiche.
Le Motivazioni
Nel dettaglio, la Corte ha spiegato che l’onere del ricorrente non è solo quello di indicare su quali punti della decisione impugnata si concentra la sua critica, ma anche quello di esporre chiaramente le basi fattuali e giuridiche delle sue lagnanze. Un ricorso che non fornisce questi elementi impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere appieno i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare correttamente il proprio sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie, la sentenza della Corte di Appello era stata ritenuta ‘ampia e logicamente corretta’. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto ‘smontarla’ punto per punto, evidenziando specifiche contraddizioni o errori di diritto. Invece, i motivi sono apparsi come una mera riproposizione delle osservazioni già svolte e respinte nel giudizio di appello, senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica contro la motivazione della sentenza di secondo grado.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto: la forma è sostanza. Un ricorso per cassazione non può essere un semplice lamento contro una decisione sfavorevole. Deve essere un atto tecnico, chirurgico, che individui con precisione i vizi della sentenza impugnata. L’assenza della specificità dei motivi non è un vizio sanabile, ma un difetto fatale che conduce all’inammissibilità del ricorso. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza e precisione, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice.
Cosa significa ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che il ricorso non può essere generico, ma deve indicare in modo chiaro e preciso quali parti della sentenza si contestano e su quali elementi di fatto e di diritto si basano le critiche, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano privi di ‘concreta specificità e pertinenza censoria’. Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a base della sua censura contro una motivazione ritenuta ampia e corretta, limitandosi a reiterare osservazioni già svolte in appello.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45768 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di NOME
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di ded censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
considerato che i suddetti motivi appaiono anche reiterativi in relazione alle osservazion svolte dalla corte di appello a p. 2 della motivazione;
rilevato,. pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
I Consigliere stensore
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Il Presidente