Ricorso in Cassazione: L’Importanza Cruciale della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La recente ordinanza della Suprema Corte n. 43754/2023 ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando le argomentazioni sono generiche e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata, l’esito è segnato: l’inammissibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due persone proponevano ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. Uno dei ricorrenti lamentava, in particolare, l’illogicità della motivazione riguardo alla sua responsabilità penale. Il secondo ricorrente, invece, sollevava questioni relative al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha adottato due decisioni distinte per i due ricorrenti, evidenziando come ogni posizione venga valutata nel merito dei motivi presentati.
* Per il primo ricorrente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
* Per il secondo ricorrente, la Corte ha disposto lo stralcio della sua posizione, rinviandola a un’altra sezione per la trattazione, ritenendo il motivo sul trattamento sanzionatorio non manifestamente infondato.
Questa duplice decisione dimostra la selettività della Corte, che non respinge in blocco i ricorsi, ma analizza puntualmente la fondatezza di ogni singola doglianza.
Le Motivazioni: la decisiva specificità dei motivi del ricorso
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del primo ricorso. La Corte ha stabilito che l’appello era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a formulare affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. In pratica, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un’illogicità; è necessario:
1. Enunciare esplicitamente i rilievi critici.
2. Argomentare tali rilievi in relazione alle ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
3. Indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le censure, per consentire al giudice di legittimità di individuare i punti controversi ed esercitare il proprio sindacato.
La Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali (tra cui Sez. U, n. 8825/2016) che consolidano questo principio. Un ricorso che non dialoga con la motivazione della sentenza precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto, è destinato a fallire.
La conseguenza di tale inammissibilità non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la difesa tecnica. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. Non è una terza istanza di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Pertanto, ogni motivo di ricorso deve essere costruito come una confutazione puntuale e argomentata delle conclusioni dei giudici di merito. L’approccio generico non solo è inefficace, ma comporta anche un aggravio di spese per l’assistito. La decisione di separare la posizione del secondo ricorrente, inoltre, conferma che la specificità e la fondatezza, anche solo potenziale, di un singolo motivo possono fare la differenza tra un’immediata reiezione e un esame approfondito.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel merito perché le ragioni presentate sono troppo generiche e non contestano in modo chiaro e preciso gli specifici passaggi della motivazione della sentenza precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
È possibile che in uno stesso processo con più ricorrenti, alcuni ricorsi siano inammissibili e altri no?
Sì. Come dimostra questa ordinanza, la Corte valuta ogni ricorso individualmente. Se un ricorrente presenta motivi specifici e non manifestamente infondati, la sua posizione può essere esaminata nel merito, mentre quella di un altro, con motivi generici, può essere dichiarata inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43754 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43754 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BAIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BAIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE. APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso con cui COGNOME NOME lamenta l’illogic motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente è privo dei requi dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motiv con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di mo affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo dell di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i r rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impug n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specifici implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censu fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed eser sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolleitta, Rv. 281112 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME NOME condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Dispone lo stralcio della posizione del ricorrente COGNOME NOMENOME NOME la cancel formazione di un distinto fascicolo da trasmettere alla seconda sezione per la tra ricorso, considerata la non manifesta infondatezza del motivo sul trattamento sanzion
Così deciso il 26 settembre 2023