Specificità dei motivi di ricorso: quando l’impugnazione è destinata all’insuccesso
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma per avere una possibilità di successo è fondamentale rispettare rigidi requisiti formali. Tra questi, la specificità dei motivi di ricorso è un pilastro essenziale, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Un atto di impugnazione generico, che non dialoga criticamente con la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il caso in esame: un ricorso generico
Il caso analizzato trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello per reati legati alla normativa sulle armi (L. n. 895/1967). L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo alla sua responsabilità penale sia riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato in toto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la sua manifesta genericità.
L’importanza della specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione
Il cuore della decisione della Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente non solo di indicare i punti della decisione che intende contestare, ma anche di esporre in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come l’imputato si sia limitato a formulare censure astratte, senza confrontarsi con la motivazione ampia e logicamente corretta della sentenza d’appello. Il ricorso era privo di ‘capacità critica’, non riuscendo a individuare i passaggi errati della decisione impugnata e a spiegare perché fossero sbagliati. Di fronte a una motivazione ben argomentata, non è sufficiente una semplice doglianza; è necessario un attacco mirato e supportato da elementi concreti.
Il diniego delle attenuanti generiche e la sua insindacabilità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ricordato un principio consolidato: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o del tutto assente.
Il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può limitarsi a indicare quelli che ritiene decisivi per la sua scelta. Se questa valutazione è coerente e logica, come nel caso in esame, diventa insindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità basandosi su due principi cardine della procedura penale. In primo luogo, ha evidenziato che il ricorso mancava del requisito della specificità, sancito a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha l’onere non solo di criticare la decisione, ma di farlo in modo puntuale, indicando gli elementi specifici che sostengono le sue lamentele. Un ricorso che non permette al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi è un atto inutiliter dato.
In secondo luogo, riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito. Se la motivazione del diniego è esente da vizi logici evidenti, essa non può essere messa in discussione. Il giudice di merito aveva fornito una giustificazione plausibile per la sua decisione, e ciò è sufficiente a renderla legittima.
Conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
Le conseguenze pratiche della declaratoria di inammissibilità sono state severe. Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione, prevista dall’art. 616 c.p.p., scatta quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di un ricorso palesemente infondato o generico.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Le censure generiche e non supportate da elementi concreti non solo sono destinate al fallimento, ma comportano anche un aggravio di spese per chi le propone.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi. Ciò accade se l’atto non indica in modo chiaro le parti della sentenza che si contestano e gli elementi concreti su cui si basa la critica.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare con precisione i punti della decisione impugnata e le ragioni giuridiche della sua contestazione, consentendo al giudice di comprendere esattamente il rilievo mosso e di esercitare il proprio controllo.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione se la motivazione del giudice è esente da manifesta illogicità. La valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente giustificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4364 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4364 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a MESSINA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 21/05/2025, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, in data 22/05/2024, nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 2, 4 e 7 n. 895 del 1967
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiv riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per c è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorr soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugna anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i sindacato. E’ privo di capacità critica il motivo sull’assorbimento a fronte della specifica m che ha distinto, in fatto, le due condotte anche in ragione del lasso temporale.
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiv riferimento all’art.62-bis c.p., è inammissibile.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione ese da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 4 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle at generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dal rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisi rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025