Ricorso in Cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la necessità della specificità dei motivi del ricorso, a pena di inammissibilità. Questa decisione offre un’importante lezione su come strutturare un’impugnazione efficace, sottolineando che non è sufficiente dissentire dalla sentenza, ma è necessario argomentare in modo puntuale e critico contro le ragioni del giudice. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso in esame
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per responsabilità penale, proponeva ricorso per Cassazione contestando la decisione della Corte d’Appello. Con i suoi motivi di ricorso, il soggetto mirava a mettere in discussione l’affermazione della sua colpevolezza. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte non conforme ai requisiti di legge, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La mancanza di specificità dei motivi come causa di inammissibilità
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, tra i vari requisiti, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Secondo i giudici, il ricorso presentato era carente sotto due profili principali:
1. Genericità e indeterminatezza: I motivi erano formulati in modo generico, senza individuare con precisione i punti della sentenza impugnata che si intendevano criticare.
2. Mancanza di correlazione: Non vi era un confronto diretto e critico tra le argomentazioni della Corte d’Appello e i motivi di ricorso. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel grado precedente, ignorando le specifiche risposte fornite dal giudice.
La funzione della Corte di Cassazione: giudice di legittimità, non di merito
Un altro punto cruciale evidenziato dall’ordinanza riguarda la natura del giudizio di Cassazione. Il ricorrente, attraverso le sue censure, tentava di ottenere una rivalutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti. La Suprema Corte ha ricordato che questo tipo di attività è precluso in sede di legittimità. Il suo compito non è riesaminare le prove come farebbe un giudice di primo o secondo grado, ma verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di indurre la Corte a una nuova valutazione del merito si traduce inevitabilmente in un motivo di ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come l’impugnazione non rispettasse i requisiti di specificità previsti dall’art. 581 c.p.p. I giudici hanno chiarito che la mancanza di specificità non si esaurisce nella mera genericità, ma include anche l’assenza di una reale correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e le critiche mosse dal ricorrente. L’atto di appello, infatti, si limitava a riprodurre le medesime doglianze già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi con il percorso logico-giuridico seguito da quest’ultima. Inoltre, il ricorso mirava a una rivalutazione delle fonti di prova e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale è giudice della legittimità e non del merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un monito per chi intende impugnare una sentenza penale dinanzi alla Corte di Cassazione. È essenziale che il ricorso non sia una mera riproposizione di argomenti già spesi, ma un’analisi critica, puntuale e specifica della motivazione della sentenza che si contesta. È necessario dimostrare non solo che la decisione è sbagliata, ma perché la sua motivazione è viziata da errori di diritto o da palesi illogicità. La sanzione per un ricorso non adeguatamente formulato è severa: l’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso deve avere la “specificità dei motivi”?
Significa che l’atto di impugnazione non può essere generico, ma deve indicare chiaramente e in modo dettagliato le parti della sentenza che si contestano e le ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda la critica, confrontandosi specificamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico con la motivazione di quest’ultima. Inoltre, chiedeva una nuova valutazione delle prove, cosa non consentita in Cassazione.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, ma non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o ricostruire i fatti del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35133 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato da COGNOME NOME;
considerato che il ricorrente contesta, con entrambi i motivi, l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, ma l’impugnazione non rispetta i requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.