Specificità dei Motivi: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Il principio di specificità dei motivi è un pilastro fondamentale del diritto processuale penale. Esso impone a chi impugna un provvedimento di non limitarsi a un generico dissenso, ma di articolare critiche precise e pertinenti contro il ragionamento del giudice. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questo principio conduca inesorabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Oristano. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile un’istanza presentata durante la fase di esecuzione della pena. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli argomenti esposti in una memoria integrativa depositata durante il procedimento.
Il fulcro del ricorso non era, quindi, una nuova e articolata critica al provvedimento, ma piuttosto la lamentela per una presunta omissione di valutazione da parte del giudice di primo grado. L’atto di impugnazione, di fatto, si configurava come una riproposizione di una precedente istanza già esaminata e rigettata.
La Decisione della Corte: l’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ribadito un orientamento consolidato: gli argomenti addotti in un’impugnazione devono essere specifici. Non possono essere una semplice ripetizione di istanze precedenti, né possono limitarsi a denunciare l’omesso esame di memorie difensive senza andare oltre.
La Corte ha chiarito che, per dare rilievo a un’omissione di questo tipo, il ricorrente ha l’onere di dimostrare la “concreta idoneità scardinante” dei temi contenuti nella memoria pretermessa. In altre parole, deve spiegare in modo puntuale perché quegli argomenti, se fossero stati esaminati, avrebbero portato a una decisione diversa, evidenziando le carenze, le contraddizioni o la manifesta illogicità del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza si basano su principi giurisprudenziali consolidati. La Corte ha spiegato che la specificità dei motivi richiede un confronto diretto con il “percorso logico” della decisione che si contesta. Il ricorso in esame, invece, eludeva questo confronto. Si limitava a lamentare il mancato esame della memoria integrativa senza specificare quale argomento decisivo fosse stato ignorato e in che modo questo avrebbe potuto invalidare il ragionamento del Tribunale.
I giudici hanno richiamato precedenti sentenze (tra cui Sez. U, n. 8825/2017) che stabiliscono come un’impugnazione non possa risolversi in una richiesta di riesame generico. L’atto di appello o di ricorso deve contenere una critica argomentata e mirata. Nel caso di specie, il ricorso non specificava quale fosse l’argomento introdotto nella memoria che avrebbe avuto la forza di “scardinare il percorso logico della decisione impugnata”. Questa carenza ha reso l’impugnazione del tutto generica e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza un messaggio cruciale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione: la precisione non è un optional. Un ricorso efficace non può essere una semplice riedizione di argomenti già sconfitti. Deve, invece, essere una vera e propria analisi critica del provvedimento contestato, capace di individuarne con esattezza i punti deboli e di dimostrare, con argomenti pertinenti, perché la decisione sia errata.
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Una lezione che sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti giudiziari.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca del requisito della specificità dei motivi, ovvero se gli argomenti non si confrontano criticamente con il percorso logico del provvedimento impugnato ma si limitano a riproporre istanze già esaminate e rigettate.
È sufficiente richiamare una memoria difensiva per rendere un ricorso ammissibile?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, il ricorrente deve dimostrare la concreta idoneità degli argomenti contenuti nella memoria a scardinare la decisione impugnata, evidenziando il collegamento tra tali argomenti e le specifiche carenze, contraddittorietà o illogicità della pronuncia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36444 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di ORISTANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono del tutto privi del requisito specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvediment impugnato che ha ritenuto che l’istanza di incidente di esecuzione fosse inammissibile in quanto riproposizione di una precedente istanza già rigettata, non essendo sufficiente a tale fi ricordare, come fa il ricorso, che l’ordinanza non avrebbe tenuto conto di quanto dedotto nel memoria integrativa depositata durante il procedimento di esecuzione perché, per attribuire rilievo decisivo all’omesso esame di un argomento difensivo proposto in una memoria, la giurisprudenza di legittimità chiede, infatti, che il ricorrente dimostri la concreta i scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta il argomentativa della pronuncia impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766), e, nel caso in esame, il ricorso nulla dice su quale sarebbe l’argomento introdotto nella memori che avrebbe idoneità a scardinare il percorso logico della decisione impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indi in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Il presidente