Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso Generico Viene Dichiarato Inammissibile
Nel sistema processuale italiano, la presentazione di un ricorso non è una semplice formalità, ma un atto che deve rispettare requisiti precisi per essere esaminato nel merito. Tra questi, il principio di specificità dei motivi assume un ruolo cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio, dichiarando inammissibile il ricorso di un detenuto proprio per la genericità delle sue lamentele. Analizziamo la vicenda per comprendere le implicazioni pratiche di questo fondamentale principio.
I Fatti del Caso
Un detenuto presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Le doglianze del ricorrente riguardavano le condizioni di detenzione, in particolare la fornitura di beni per l’igiene personale e la pulizia. Nello specifico, si lamentava che il bagnoschiuma potesse essere sostituito con del sapone e che la fornitura mensile di spugne per la pulizia dei piatti fosse insufficiente.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva già respinto queste lamentele, ma il detenuto ha deciso di portare la questione fino al massimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma ha fermato il processo a uno stadio preliminare. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi nel Ricorso
La motivazione della Corte è netta e si fonda interamente sulla violazione del principio di specificità dei motivi. I giudici hanno rilevato che il ricorso era del tutto privo di argomentazioni specifiche contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente, infatti, non aveva preso una posizione critica e argomentata rispetto a quanto già stabilito dal giudice precedente.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato la sua decisione spiegando che:
1. Per l’igiene personale, il sapone costituisce un sostituto adeguato del bagnoschiuma.
2. La presunta insufficienza delle spugne si basava su un’affermazione puramente congetturale, non supportata da alcun riscontro concreto.
Il ricorso in Cassazione, invece di contestare punto per punto queste motivazioni con argomenti di diritto o di fatto, si è limitato a riproporre le stesse lamentele in modo generico. La Corte Suprema, richiamando consolidati principi giurisprudenziali, ha ribadito che un’impugnazione non può essere una semplice espressione di dissenso, ma deve contenere una critica strutturata e puntuale al provvedimento impugnato. In assenza di tale specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza, sebbene relativa a una questione apparentemente minore, offre una lezione fondamentale per chiunque intenda adire le vie legali. Impugnare una decisione giudiziaria richiede un lavoro di analisi e argomentazione preciso. Non è sufficiente essere insoddisfatti dell’esito; è indispensabile individuare i vizi specifici – di logica, di diritto o di valutazione dei fatti – della decisione e articolarli in motivi chiari e pertinenti. Un ricorso vago, generico o meramente ripetitivo delle istanze già respinte è destinato a essere dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La specificità dei motivi è, dunque, non solo un requisito tecnico, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo del requisito della ‘specificità dei motivi’. Non contestava in modo preciso e argomentato le ragioni della decisione del Tribunale di Sorveglianza, limitandosi a una lamentela generica e congetturale.
Cosa significa ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Risposta: Significa che chi impugna un provvedimento deve indicare chiaramente quali parti della decisione contesta e per quali specifiche ragioni di fatto e di diritto. Non è sufficiente una critica vaga o riproporre le stesse lamentele già respinte in gradi di giudizio precedenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Risposta: A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2557 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il 30/08/1958
avverso l’ordinanza del 31/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede d legittimità, perché del tutto privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che non prende posizione sulla motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ricordato al detenuto che, per l’igiene personale, il bagnoschiuma può essere sostituto dal sapone e che la dedotta insufficienza della fornitura mensile del numero di spugne ruvide per la pulizia dei piatti si f su una affermazione congetturale priva di riscontri concreti:
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.