Specificità dei Motivi: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede il rispetto di regole procedurali ferree, tra cui spicca il principio di specificità dei motivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 18478/2024) ci offre un chiaro esempio di come la violazione di questo principio porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni che hanno guidato i giudici.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la mancata concessione delle attenuanti generiche. Nel suo ricorso, ha sostenuto che la corte di merito non avesse considerato adeguatamente le sue deduzioni difensive, senza però entrare nel dettaglio di quali fossero queste deduzioni e perché sarebbero state decisive per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla violazione del principio di specificità dei motivi. L’imputato è stato, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità dei Motivi di Ricorso
I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato: non è sufficiente lamentare genericamente una mancanza di motivazione o una violazione di legge. Il requisito della specificità dei motivi impone al ricorrente un duplice onere:
1. Individuare i punti della decisione che si contestano: Bisogna dedurre censure precise e puntuali contro specifici passaggi della sentenza impugnata.
2. Indicare gli elementi a sostegno: È necessario esporre, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto e di diritto che giustificano le censure, spiegando perché queste siano rilevanti e decisive ai fini di una decisione diversa.
Nel caso in esame, il ricorrente si era limitato a un lamento generico, senza specificare quali argomenti difensivi fossero stati ignorati dalla Corte d’Appello e, soprattutto, senza illustrare le ragioni della loro decisività. Questo approccio non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. La Corte ha richiamato precedenti pronunce che confermano come un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse questioni già respinte senza una critica puntuale alla sentenza impugnata, non possa essere accolto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione per chiunque intenda impugnare una sentenza. La redazione di un ricorso non può essere una mera ripetizione di doglianze generiche. È un atto tecnico che richiede precisione, chiarezza e, soprattutto, una critica argomentata e specifica della decisione che si contesta. La mancata osservanza del principio di specificità dei motivi non è un vizio formale di poco conto, ma un difetto sostanziale che impedisce al ricorso di superare il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo dettagliato, dimostrando punto per punto dove e perché il giudice precedente ha errato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava della necessaria specificità. Il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive senza specificare quali fossero né perché sarebbero state decisive per la concessione delle attenuanti generiche.
Cosa richiede il principio della specificità dei motivi di ricorso?
Richiede che chi impugna una sentenza non solo deduca le censure contro punti specifici della decisione, ma indichi anche in modo chiaro e preciso gli elementi che sostengono tali censure, permettendo così al giudice di valutare concretamente i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME in ordine a mancanza di motivazione e di violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti ‘ti c generiche è inammissibile. Esso è in particolare a specifico atteso chevrIchiamati principi giurisprudenziali si limita a lamentare la mancata considerazione di deduzioni difensive senza specificare quali fossero e le ragioni della decisività rispetto allo specifico passaggio motivazionale. In violazione del noto principio per cui il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024