Ricorso per Cassazione: la Specificità dei Motivi è Essenziale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile per l’ammissibilità di un ricorso. Quando le doglianze sono generiche e non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata, l’esito è inevitabile: l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Due individui, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso per Cassazione. I ricorrenti contestavano diversi aspetti della sentenza: l’affermazione della loro responsabilità penale, la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, il loro atto di impugnazione è stato giudicato carente dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Specificità dei Motivi
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La ragione centrale di questa decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, i motivi presentati erano del tutto generici. I ricorrenti si erano limitati a enunciare un vizio di motivazione attraverso affermazioni vaghe, senza stabilire un nesso critico e puntuale con il percorso logico-argomentativo seguito dai giudici d’appello.
L’Onere dell’Impugnante
L’ordinanza chiarisce che non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. È necessario che l’impugnante si faccia carico di un onere argomentativo preciso. Questo significa che deve enunciare e argomentare in modo esplicito i rilievi critici, sia in fatto che in diritto, che muove alla decisione impugnata. Solo così il giudice di legittimità può individuare con chiarezza le censure e è in grado di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la propria decisione su consolidati principi giurisprudenziali, richiamando precedenti sentenze, tra cui una delle Sezioni Unite. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la specificità dei motivi non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Il ricorso deve essere un atto autosufficiente, in grado di illustrare le proprie ragioni senza che il giudice debba ricercare altrove gli elementi della critica. I giudici hanno sottolineato come le affermazioni dei ricorrenti fossero generiche e prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza d’appello, che invece era stata ritenuta coerente e logicamente corretta. Di fronte a una motivazione strutturata, non è sufficiente opporre semplici e indeterminate lamentele.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre una lezione importante per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. L’atto di impugnazione deve essere redatto con la massima cura e precisione tecnica. È fondamentale non limitarsi a una critica generica, ma analizzare a fondo la sentenza impugnata, smontarne il ragionamento e individuare i vizi specifici di legge o di motivazione. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La superficialità nell’impugnazione si traduce in un danno economico e nella preclusione di ogni ulteriore possibilità di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava della necessaria specificità dei motivi. Le argomentazioni presentate erano generiche e non contenevano una critica puntuale e argomentata contro le ragioni di fatto e di diritto esposte nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede il principio della specificità dei motivi in un ricorso?
Richiede che l’appellante indichi in modo chiaro e preciso gli elementi e le ragioni specifiche per cui contesta la decisione precedente. È necessario un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, non basta una semplice affermazione di dissenso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46869 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46869 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il 29/01/1988 COGNOME NOME nato a TARANTO il 30/06/1997
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME; considerato che l’unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di pe responsabilità degli imputati, alla determinazione del trattamento sanzionatori al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tu generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risu probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre il vizio di motivazion affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentat della sentenza impugnata. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il rico inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risul esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni d di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 d 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fonda censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2 COGNOME, Rv. 281112 – 01)
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
Il Presidente