Specificità dei Motivi: La Guida della Cassazione per un Ricorso Efficace
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali. Tra queste, la specificità dei motivi di ricorso assume un ruolo centrale, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questo principio non è un mero formalismo, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, assicurando che il giudice dell’impugnazione possa comprendere esattamente quali aspetti della decisione precedente sono contestati. Un ricorso generico, vago o apparente è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza di condanna emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha contestato la correttezza della motivazione che lo aveva dichiarato responsabile. Il ricorso è stato quindi sottoposto al vaglio della Suprema Corte di Cassazione per valutarne l’ammissibilità e il merito.
La Decisione della Corte e la Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda interamente sulla violazione del principio di specificità dei motivi, sancito dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici, il ricorso era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge.
La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità può essere valutata sotto un duplice profilo:
1. Intrinseco: quando le ragioni addotte sono generiche e indeterminate, sia nei fatti che nel diritto.
2. Estrinseco: quando i motivi appaiono solo formalmente come tali, ma in realtà non esiste una reale correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le argomentazioni del ricorso. In pratica, il ricorso non svolge la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e puntuale alla sentenza.
Nel caso specifico, il ricorso si limitava a presentare deduzioni generiche, senza enunciare chiaramente le ragioni di diritto a suo fondamento e senza fare riferimenti precisi alla motivazione dell’atto impugnato. Tale impostazione ha impedito al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria: un ricorso non può essere un mero lamento o una generica contestazione. Deve essere uno strumento tecnico che dialoga con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, le argomentazioni ritenute errate. Se il ricorso si limita a riproporre le stesse difese del grado precedente o a formulare critiche vaghe, non assolve alla sua funzione. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione debba consentire al giudice superiore di comprendere, dalla sua sola lettura, quali sono i punti della decisione che si contestano e perché. In assenza di questa chiarezza, il ricorso è considerato ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende rappresenta la sanzione processuale per aver presentato un’impugnazione non conforme alla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare questo disaccordo in motivi specifici, pertinenti e argomentati. Per il cittadino, ciò significa che l’assistenza di un difensore tecnico e preparato è fondamentale per poter esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa nei gradi superiori di giudizio. La specificità dei motivi non è un ostacolo burocratico, ma il fondamento di un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice, essenziale per la ricerca della giustizia.
Cosa si intende per mancanza di specificità dei motivi in un ricorso?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono esposte in modo generico e indeterminato, senza indicare in maniera chiara e precisa le parti della decisione che si contestano e le argomentazioni giuridiche a supporto.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano generiche, non contenevano una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e non facevano riferimenti specifici alla motivazione della sentenza impugnata, impedendo così al giudice di individuare i punti contestati.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22841 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22841 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 30/06/1987
avverso la sentenza del 26/09/2024 della Corte d’appello di L’aquila
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, Ł del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME