Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28849 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28849 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 31/05/1974
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME
COGNOME – nel quale il difensore si duole dell’erronea applicazione dell’art.
69-bis
Ord. pen. e del vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza ritenuto tardivo il reclamo avendo la difesa articolato i motivi oltre il termine di presentazione
dello stesso – perché manifestamente infondate.
Considerato che, nel provvedimento impugnato, correttamente è stata
evidenziata dal Tribunale di sorveglianza la tardività del reclamo, e quindi la sua inammissibilità, per non avere il difensore del condannato presentato nei termini
previsti dalla legge – di dieci giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto – motivi a sostegno del reclamo (si veda al riguardo Sez. 1, n. 993 del 05/12/2011,
dep. 2012, Pg in proc. parisi, Rv. 251678, secondo cui i reclami previsti dall’ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata, attesa la loro
natura di mezzi d’impugnazione in una procedura ormai giurisdizionalizzata, debbono essere sostenuti, a pena di inammissibilità, da specifici motivi).
Osservato, pertanto, che il ricorso, che insiste sul fatto che, comunque, sarebbe sufficiente il reclamo nel termine di dieci giorni e possibile invece un’articolazione successiva dei motivi, in contrasto con il chiaro dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2025.