Specificità dei Motivi: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Generico
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul rigore formale richiesto negli atti di impugnazione. La specificità dei motivi non è un mero cavillo procedurale, ma un requisito fondamentale per garantire un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice. Quando un appello o un ricorso sono redatti in termini generici, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata, il rischio è quello dell’inammissibilità. La Corte di Cassazione, con questa decisione, ribadisce un principio cardine della procedura penale.
I Fatti del Caso: Dall’Appello al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per un reato commesso tra il 2015 e il 2017. L’imputato presentava appello, ma la Corte d’Appello di Bologna lo dichiarava inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. In pratica, l’atto di appello non criticava in modo sufficientemente dettagliato e argomentato la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo: la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione da parte della Corte d’Appello nel ritenere inammissibile il suo gravame. La palla passava quindi alla Suprema Corte, chiamata a valutare la legittimità della declaratoria di inammissibilità.
La Questione della Specificità dei Motivi di Impugnazione
Il cuore della questione risiede nell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone all’impugnante di enunciare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo onere non si esaurisce in una semplice enunciazione dei punti che non si condividono, ma richiede un’argomentazione critica che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’atto presentato dalla difesa fosse vago e non entrasse nel merito delle argomentazioni del primo giudice. Il ricorso in Cassazione, a sua volta, doveva quindi dimostrare perché questa valutazione fosse errata.
L’Irrilevanza della Questione di Legittimità Costituzionale
La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato un’altra questione: un recente intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 46/2024) aveva modificato il trattamento sanzionatorio del reato di cui all’art. 646 c.p., oggetto della condanna originaria. Tuttavia, i giudici hanno subito chiarito che tale intervento era irrilevante nel caso concreto. La pena inflitta all’imputato, infatti, era stata determinata sulla base della normativa precedente, più favorevole, e rientrava pienamente nei limiti edittali all’epoca vigenti. Pertanto, non si poneva alcun problema di illegalità della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato la genericità dell’atto di gravame, era stata congrua e non illogica. Il ricorrente, nel suo ricorso per cassazione, non è riuscito a scalfire questa valutazione, limitandosi a una contestazione altrettanto generica.
La Suprema Corte ha richiamato un consolidato principio enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017): l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte. In altre parole, più una sentenza è argomentata, più l’appello deve essere preciso e puntuale nel criticarla. In assenza di questo confronto critico, l’impugnazione è inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
La decisione riafferma con forza l’importanza di redigere atti di impugnazione che siano non solo formalmente corretti, ma sostanzialmente specifici. Non è sufficiente elencare i motivi di dissenso; è necessario sviluppare un’argomentazione critica che dialoghi con la sentenza impugnata, smontandone, punto per punto, le fondamenta logico-giuridiche. Un appello generico è un appello inutile, che non supererà il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale ragione un atto di appello può essere dichiarato inammissibile?
Un atto di appello è dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non enuncia e non argomenta in modo esplicito i rilievi critici contro le ragioni di fatto e di diritto della decisione che si sta impugnando.
Cosa succede se il ricorso per cassazione è considerato generico?
Se il ricorso per cassazione è ritenuto manifestamente infondato e generico, come nel caso di specie, viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’onere di specificità dell’impugnazione è sempre lo stesso?
No, l’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte. Più una sentenza è motivata in dettaglio, più l’atto di appello deve essere specifico nel contestarla.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27107 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACERRA il 23/01/1986
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che nel caso di specie deve darsi atto dell’intervento della Corte costituzionale che con sentenza n.46/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 646 cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u), della L. 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui prevede la pena della reclusione “da due a cinque anni” anziché “fino a cinque anni”;
che, tuttavia, tale intervento non rileva nel caso concreto in termini di pena illegale poiché il giudicante ha irrogato all’imputato una pena (mesi 4 e gg. 20 di reclusione ed euro 600,00 di multa) attestata sui limiti edittali dell’art. 646 cod. pen. nella versione antecedente alla L.3/2019 posto che il reato risulta consumato tra il 2015 e il 2017;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’atto di appello, è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente affermato (cfr. pag. 5) la genericità dell’atto di appello presentato nell’interesse dell’Aruta e la conseguente inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 581 cod. proc. pen.;
considerato che «l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto pos fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
considerato che non può darsi corso alla liquidazione delle spese di parte civile perché tardiva la richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende. Nulla sulle spese delle parti civili.
Così deciso, il 17 giugno 2025.