Ricorso in Cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso è un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una regola fondamentale: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per l’ammissibilità dell’impugnazione. Senza di essa, il ricorso è destinato a essere respinto, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le implicazioni pratiche di questo principio.
I fatti del caso: un appello generico
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di impugnazione sollevato riguardava la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, lamentando una carenza di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento. In sostanza, la difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente spiegato perché non sussistessero i presupposti per un’assoluzione immediata.
Tuttavia, il ricorso si limitava a formulare affermazioni generiche, senza entrare nel merito delle argomentazioni della sentenza impugnata e senza creare un collegamento critico con le prove e il ragionamento del giudice.
La decisione della Corte e la specificità dei motivi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: un ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non vengono enunciati e argomentati in modo esplicito i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto che fondano la decisione impugnata. Non basta affermare che la motivazione è errata; è necessario spiegare perché, in modo chiaro e preciso.
Il principio di diritto richiamato
La Corte ha richiamato precedenti pronunce, tra cui una delle Sezioni Unite, che definiscono il requisito della specificità. Questo implica l’onere per il ricorrente di indicare gli elementi fondanti delle censure, permettendo così al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Un ricorso che si limita a dedurre un vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza di merito non supera la soglia di ammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorrente, di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta coerente e logicamente corretta, non ha contrapposto argomenti specifici. Si è limitato a dedurre un vizio in modo astratto, senza confrontarsi con le risultanze probatorie e il ragionamento logico seguito dai giudici di merito. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può supplire alle carenze argomentative della parte, ma deve essere messa in condizione di valutare critiche puntuali e circostanziate.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda presentare un’impugnazione. La redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende contestare. È indispensabile individuare i passaggi illogici o le errate applicazioni di legge e argomentarli punto per punto. Affermazioni vaghe o la semplice riproposizione di tesi già respinte non sono sufficienti. La conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente non ha fornito argomentazioni critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata, limitandosi a censure astratte e prive di un nesso con il percorso logico del giudice di merito.
Cosa si intende per ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Per ‘specificità dei motivi’ si intende l’onere, per chi presenta un ricorso, di indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di fatto e di diritto che fondano la contestazione, consentendo al giudice di individuare esattamente i punti della decisione che si criticano e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12892 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12892 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 27/06/1991
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento è del tutto generico. Il ricorrente fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con percorso argomentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitament enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fon della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individu i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, 281112 -01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
La Presidente
Il Consigl stensore