Specificità dei Motivi: Perché un Ricorso Generico è Destinato all’Inammissibilità
Introdurre un’impugnazione contro una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma deve rispettare precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine: la specificità dei motivi di ricorso. Senza un’indicazione chiara e puntuale delle ragioni della contestazione, l’atto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha tentato di contestare la decisione di secondo grado, ma il suo atto è stato immediatamente posto sotto la lente d’ingrandimento dei giudici di legittimità per un vizio di forma e di sostanza.
La Decisione della Cassazione sulla specificità dei motivi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede interamente nella genericità e indeterminatezza dei motivi presentati. Secondo i giudici, l’atto di impugnazione si limitava a evocare presunte violazioni di legge e carenze motivazionali in termini vaghi, senza mai entrare nel merito delle specifiche doglianze che si sarebbero dovute avanzare.
La Carenza di Puntualità nel Ricorso
Il ricorrente non ha indicato con la necessaria puntualità gli elementi che costituivano la base della sua censura. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di compiere il proprio dovere, ovvero individuare i rilievi mossi alla sentenza e èsercitare il proprio sindacato. L’atto, così formulato, non permetteva un confronto critico e costruttivo con la motivazione della sentenza impugnata, che la Corte ha invece ritenuto logicamente corretta.
Le Motivazioni della Corte: La Funzione dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quale sia la funzione tipica dell’impugnazione nel processo penale. Non si tratta di una mera riproposizione delle proprie tesi, ma di una ‘critica argomentata’ al provvedimento che si intende contestare. Questa critica si deve concretizzare attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (ai sensi degli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale), devono indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto: le norme che si assumono violate.
2. Gli elementi di fatto: i fatti e le prove che sorreggono ogni richiesta.
Citando un proprio precedente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ricordato che l’elemento essenziale di un’impugnazione è il ‘confronto puntuale’ con le argomentazioni della decisione che si contesta. È necessario indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso. Senza questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e diventa un atto sterile, privo dei requisiti minimi previsti dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. Non sono ammesse scorciatoie o formulazioni generiche. La mancanza di specificità dei motivi non è un vizio sanabile, ma una causa di inammissibilità che chiude definitivamente la porta a un esame nel merito.
Le conseguenze per il ricorrente sono duplici: da un lato, la sentenza impugnata diventa definitiva; dall’altro, scatta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questo sottolinea come un ricorso mal formulato non solo sia inefficace, ma comporti anche un onere economico per la parte che lo ha proposto.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità. Il ricorso evocava violazioni di legge e carenze motivazionali in modo generico e vago, senza precisare puntualmente quali fossero le doglianze e gli elementi di fatto e di diritto a loro sostegno, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Qual è la funzione essenziale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
La funzione essenziale è quella di realizzare una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. Tale critica deve basarsi su un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro). Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 888 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 888 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE, nato il 21/05/1983
avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, evocando genericamente presunte violazioni di legge e carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d’appello trascurate dalla Corte territoriale, si connota per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 2 e 3), non indica con puntualità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tale proposito, va ricordato che «la funzione tipica dell’impugnazione quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto
essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilm il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvediment il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/ Leonardo, Rv. 254584);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024.