Specificità dei Motivi di Ricorso: Quando la Genericità Costa Caro
Nel processo penale, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale del principio di specificità dei motivi, un requisito che, se trascurato, può portare a una dichiarazione di inammissibilità e a conseguenze economiche significative. Questo principio impone all’avvocato di non limitarsi a una lamentela generica, ma di costruire un’argomentazione dettagliata e puntuale.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta erronea applicazione dei criteri per la determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio), previsti dagli articoli 133 e 133 bis del codice penale. In sostanza, la difesa sosteneva che la pena inflitta fosse eccessiva e incongrua, chiedendone una riduzione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9112/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione – ovvero se la pena fosse effettivamente giusta o meno – perché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile: la genericità del motivo presentato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Cruciale Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del requisito della specificità dei motivi. La Corte ha osservato come la difesa si fosse limitata a sostenere in modo astratto ‘l’eccessività ed incongruità’ della pena, senza però contrapporre una ‘valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito’.
I giudici di legittimità hanno richiamato un proprio consolidato orientamento (citando la sentenza n. 17372/2021), secondo cui la specificità dei motivi implica l’onere per il ricorrente di:
1. Indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che fondano le censure.
2. Consentire al giudice di individuare senza incertezze i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
Dire semplicemente che una pena è ‘troppo alta’ non è sufficiente. È necessario spiegare perché, analizzando le motivazioni della sentenza di secondo grado e smontandole punto per punto, evidenziando dove e come i giudici avrebbero errato nell’applicare i criteri di legge. In assenza di questo confronto critico con la decisione impugnata, il ricorso si risolve in una mera lamentela, non in un’argomentazione giuridica idonea a provocare un nuovo giudizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito importante per la pratica legale. La redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste già respinte, ma deve essere un dialogo critico con la sentenza che si intende contestare. La mancanza di specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un vizio che impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. Per il cliente, un ricorso generico si traduce non solo nella perdita di un’opportunità processuale, ma anche in un esborso economico certo, rappresentato dalle spese legali e dalla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo era considerato ‘del tutto generico’. La difesa si è limitata a sostenere l’eccessività della pena senza fornire alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.
Cosa significa il principio di ‘specificità dei motivi’ di un ricorso?
Significa che chi presenta un ricorso ha l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi su cui si fondano le sue critiche. Questo permette al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9112 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DICEMBRI NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta erronea applicazione dei criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto generico. La difesa, infatti, si è limitata a sostenere l’eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilie mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112- 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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Il Presente