Specificità dei Motivi: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Ammissibilità del Ricorso
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Senza un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, l’atto di appello rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica su come redigere un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La difesa contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. L’imputato lamentava la severità del trattamento sanzionatorio, inclusi gli aumenti applicati per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la pena era giusta? Le attenuanti andavano concesse?), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno rilevato che il ricorso era privo del requisito essenziale della specificità dei motivi, trasformandosi in una mera lamentela generica piuttosto che in una critica giuridicamente strutturata.
Le Motivazioni: la Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non si confrontasse minimamente con il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di due elementi precisi:
1. I numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
2. La circostanza che l’imputato non avesse mai intrapreso iniziative concrete per superare la sua dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti.
Il ricorso, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si è limitato a citare l’eccessività della pena in modo astratto, senza sviluppare alcuna critica argomentata. In pratica, ha ignorato le ragioni della Corte d’Appello, proponendo doglianze generiche e non pertinenti. Questo approccio, secondo la Cassazione, viola il principio di specificità dei motivi, come già affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza ‘Galtelli’ (n. 8825/2016). Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di richieste, ma deve essere un dialogo critico con la decisione che si intende contestare.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza è un monito per ogni difensore. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere redatto con rigore e precisione. Non è sufficiente esprimere dissenso verso una sentenza; è necessario smontare analiticamente le argomentazioni del giudice, evidenziandone le presunte fallacie, le violazioni di legge o i vizi di motivazione. Un’impugnazione generica, che non si ‘sporca le mani’ con le motivazioni della decisione avversaria, è destinata a essere respinta in limine litis (all’inizio del processo), con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di aggravare la posizione dell’assistito con l’aggiunta delle spese processuali e del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava del requisito della ‘specificità dei motivi’. Le argomentazioni erano generiche e non si confrontavano in modo critico con le motivazioni specifiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere ‘specifico’?
Significa che il ricorso non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve indicare chiaramente e in modo argomentato quali parti della sentenza si contestano e per quali ragioni giuridiche o logiche si ritengono errate, instaurando un dialogo diretto con la motivazione del provvedimento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2575 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CHIVASSO il 27/07/1984
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono del tutto privi requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 d 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvedimento impugnato che ha fondato il diniego delle attenuanti generiche sui numerosi precedenti di cui era già gravato l’imputa nonché sulla circostanza che lo stesso non risulta aver intrapreso iniziative per uscire da dipendenza da sostanze alcooliche o stupefacenti, argomenti su cui il ricorso non prende posizione, mentre le deduzioni sull’eccessività della pena base e degli aumenti in continuazione sono soltanto citate in ricorso, ma non sviluppate, e non contengono, pertanto, una critic argomentata alle statuizioni sul punto della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.