Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14875 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14875 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/12/1985
avverso la sentenza del 26/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di ricettazione, nonché la mancata derubricazione del fatto nel reato di truffa, con la conseguente richiesta di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione e/o mancanza della condizione di procedibilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, dei correlati cong riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e senza indicare il contenuto e la decisività dei motivi negletti, non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, peraltro a fronte di una motivazione ben articolata e contenuta alle pagg. 3-6 della sentenza impugnata;
ritenuto che l’ulteriore motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, all’eccessività della pena e, di conseguenza, alla mancata concessione dei benefici di legge, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, quanto alla mancata concessione dei benefici, stante la preclusione
normativa relativa ai limiti edittali previsti per la concessione degli stessi, doglianze difensive restano assorbite dalle considerazioni precedentemente
espresse;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la
discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 14 gennaio 2025.