Ricorso in Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si decide di impugnare una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario, invece, articolare critiche precise e pertinenti, pena la dichiarazione di inammissibilità dell’atto, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Analizziamo insieme la decisione per comprendere la portata di questo principio.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due principali motivi di doglianza per contestare la pronuncia di secondo grado. La questione è giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare, prima ancora del merito, la validità formale e sostanziale del ricorso stesso.
L’Analisi sulla Specificità dei Motivi di Ricorso della Cassazione
La Corte ha esaminato attentamente i motivi presentati, concludendo che nessuno dei due rispettava il requisito della specificità richiesto dalla legge. Questo requisito impone che il ricorrente non si limiti a enunciare le proprie tesi, ma si confronti direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza che intende contestare.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno osservato che:
1. Il primo motivo era del tutto generico: mancava di qualsiasi riferimento concreto al processo in esame, risultando una critica astratta e non calata nella specifica realtà processuale.
2. Il secondo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello: Il ricorrente non aveva adeguatamente contestato le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva già respinto le sue tesi difensive, in particolare quelle relative all’esistenza di un giustificato motivo e alla lieve entità del fatto.
In sostanza, il ricorso si è rivelato un atto sterile, incapace di innescare un reale dialogo critico con la decisione impugnata, che è invece lo scopo primario dell’impugnazione.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
A fronte di tali carenze, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese del procedimento e di versare una somma a titolo di sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: evitare ricorsi pretestuosi o dilatori. La legge richiede che chi impugna una sentenza individui con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spieghi in modo dettagliato le ragioni giuridiche e fattuali del proprio dissenso. Un motivo è ‘specifico’ quando attacca la ratio decidendi (la ragione della decisione) del provvedimento impugnato, dimostrando perché essa sia errata. Nel caso di specie, il ricorso era privo di questa specificità: il primo motivo era una lamentela generica, mentre il secondo ignorava completamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua conclusione. La Suprema Corte, pertanto, ha rilevato l’assoluta mancanza dei presupposti per poter esaminare il merito della questione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare di un ricorso per Cassazione, richiede rigore, precisione e un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare. La specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di legittimità. Un ricorso generico o ripetitivo non solo è destinato all’insuccesso, ma espone il cliente a ulteriori e significative spese. La decisione sottolinea che il dialogo con il giudice superiore deve essere costruttivo e focalizzato sui vizi specifici della decisione precedente, altrimenti la porta della giustizia resta inesorabilmente chiusa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano privi del requisito della specificità: il primo motivo era totalmente generico e senza riferimenti al processo, mentre il secondo non si confrontava con le argomentazioni della sentenza d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la contestazione è formulata in termini astratti e vaghi, senza indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata sono errate e per quali specifiche ragioni di fatto o di diritto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48182 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48182 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•1
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che il primo motivo è del tutto generico e privo di qualsiasi riferimento al processo in esame, ed il secondo motivo non si confronta con Ila motivazione della pronuncia di secondo grado che ha respinto il motivo di appello sull’esistenza di un giustificato motivo (paragrafo 3.1 della sentenza impugnata), e della lieve entità del fatto (paragrafo 3.2 della stessa sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.