Specificità dei motivi di ricorso: la Cassazione boccia gli atti generici
Introdurre un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti formali e sostanziali imposti dalla legge. Tra questi, uno dei più importanti è la specificità dei motivi di ricorso. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze negative derivanti dalla violazione di questo principio: l’inammissibilità dell’atto e la condanna a sanzioni pecuniarie. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e quali lezioni possiamo trarne.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha proposto appello alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado che lo vedeva soccombente.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato immediatamente oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte, che ne ha valutato la conformità ai requisiti procedurali prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non si è basata su una valutazione di infondatezza delle ragioni dell’imputato, ma su un vizio preliminare e insanabile dell’atto stesso: la sua totale genericità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno spiegato perché il ricorso non potesse essere accolto. La Corte ha sottolineato come l’atto fosse completamente privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso, un pilastro fondamentale del diritto processuale penale, richiamando anche precedenti giurisprudenziali consolidati (Cass. n. 17281/2019 e Cass. Sez. U, n. 8825/2017).
Secondo la Corte, il ricorso conteneva esclusivamente “affermazioni generiche, riproponibili tal quale in qualsiasi altro ricorso per cassazione”. In pratica, si trattava di un testo standard, un “copia e incolla” che non faceva alcun riferimento concreto al caso specifico. Mancavano elementi essenziali, quali:
* Il nome dell’imputato.
* Il titolo del reato per cui era intervenuta la condanna.
* Qualsiasi riferimento o citazione dei passaggi della motivazione della sentenza impugnata.
L’atto, in sostanza, non instaurava alcun dialogo critico con la decisione della Corte d’Appello, limitandosi a formulare doglianze astratte e non pertinenti. Questo vizio radicale ha impedito ai giudici di comprendere quali fossero le reali censure mosse alla sentenza e, di conseguenza, di poterle esaminare.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito severo sull’importanza della diligenza nella redazione degli atti processuali. Un ricorso non può essere un esercizio di stile generico, ma deve essere uno strumento preciso e mirato, in grado di individuare con esattezza gli errori di diritto che si imputano al giudice del grado precedente. L’assenza di specificità dei motivi di ricorso non è una mera irregolarità formale, ma un difetto che rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo, trasformando l’impugnazione in un’azione destinata al fallimento e con costi significativi per il ricorrente. La professionalità legale si misura anche e soprattutto nella capacità di argomentare in modo pertinente e specifico, confrontandosi punto per punto con la decisione che si intende criticare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo del requisito della specificità, contenendo solo affermazioni generiche e non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “specificità dei motivi di ricorso”?
È un principio giuridico che richiede che un’impugnazione indichi in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni specifiche, giuridiche e logiche, per cui si ritiene che la decisione sia errata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2570 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 25/08/1976
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso è del tutto privo del requisito della specificità dei di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che contiene affermazioni generiche, riproponibili tal quale in qualsiasi a ricorso per cassazione, non essendo mai stato citati in esso né il nome dell’imputato, né il t del reato per cui è stato condannato, né tantomeno alcun passaggio della motivazione della sentenza di condanna, con il cui percorso logico il ricorso non si confronta in alcun modo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2024.