Specificità dei motivi di ricorso: Quando un’impugnazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Senza questo requisito, qualsiasi tentativo di impugnare una sentenza è destinato a fallire, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità.
I Fatti del Caso
Una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare l’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso veniva redatto in modo tale da non soddisfare i criteri richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte sulla Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione siano specifici. La Corte ha ritenuto che il ricorso presentato fosse talmente generico e indeterminato da non consentire al giudice di comprendere le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso può essere valutata sotto un duplice profilo.
1. Profilo Intrinseco: Riguarda la genericità e l’indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto presentate. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a deduzioni generiche, senza enunciare chiaramente le ragioni giuridiche che lo giustificavano e senza fare riferimenti precisi e pertinenti alla motivazione della sentenza d’appello.
2. Profilo Estrinseco: Si manifesta quando i motivi appaiono solo formalmente come tali, ma in realtà non esiste una reale correlazione tra le argomentazioni della sentenza impugnata e le critiche formulate nel ricorso. In pratica, il ricorso non svolge la sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e puntuale alla decisione del giudice precedente. Quando i motivi sono solo apparenti, non permettono al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
La Corte ha concluso che, a causa di queste carenze, il ricorso non poteva essere accolto e doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore, precisione e una profonda analisi della decisione che si intende contestare. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso, ma è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e argomentate. In caso contrario, come dimostra questa vicenda, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale, risultando generico e indeterminato nelle sue argomentazioni.
Cosa significa che i motivi di ricorso mancavano di specificità sia intrinseca che estrinseca?
Significa che i motivi erano generici nelle ragioni di fatto e di diritto (mancanza intrinseca) e apparivano solo formalmente come critiche, senza una reale correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata, fallendo nel loro scopo di critica argomentata (mancanza estrinseca).
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22844 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 14/06/1996
avverso la sentenza del 12/06/2024 della Corte d’appello di L’aquila
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità, Ł del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME