Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17877 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Nola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata ,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME avverso la sentenza emessa il 19 giugno 2023 dal Tribunale di Modena, avendo ritenuto generici i motivi del gravame.
Avverso l’anzidetta ordinanza il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere l’impugnazione generica, atteso che con l’appello sarebbero state specificate le ragioni di diritto e gl elementi di fatto, posti a sostegno delle richieste, e sarebbe stato effettuato i dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe operato un vero e proprio giudizio sulla fondatezza dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 581 cod. proc. pen. dispone che l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.
Come chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, l’appellante non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche e astratte, occorrendo, invece, che alle ragioni, poste a fondamento del provvedimento impugnato, contrapponga argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione ovvero concreti elementi fattuali, pertinenti a quelli considerati dal primo giudice. Occorre, inoltre, ch quand’anche vengano reiterate le richieste formulate in primo grado, le stesse si confrontino con le considerazioni contenute nella decisione impugnata, dando conto delle ragioni per le quali non si ritengano condivisibili (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01).
Il metro per valutare l’ammissibilità dell’appello è costituito, quindi dall’indicazione, quantomeno nelle linee essenziali, delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni del provvedimento impugnato. Occorre, in altri termini, affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso, indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Nel caso di specie, l’atto di appello, letto alla luce delle citate coordina ermeneutiche, consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione, richiesto al giudice di appello, così come l’oggetto della doglianza, costituito da precisi elementi opposti al diniego delle attenuanti generiche.
A fronte della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto i precedenti penali dell’imputata ostativi alla concessione delle menzionate circostanze, l’appellante aveva opposto considerazioni sulla non gravità del fatto e sulla sua personalità.
In particolare, con l’atto di appello la ricorrente aveva censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche ed evidenziato che la sua condotta poteva essere valutata più benevolmente, atteso che – benché integrasse il reato non era stata contrassegnata da alcuna messa in scena, come affermato, invece, dal giudice di primo grado, essendo ella rimasta nel cortile dell’abitazione. L’appellante aveva sottolineato, poi, che le concrete modalità di realizzazione del fatto erano indici della scarsa intensità dell’elemento soggettivo ed in grado di incidere positivamente sull’entità del complessivo disvalore del fatto, concretamente realizzato. Inoltre, l’essere ella prontamente e senza indugio ritornata nel luogo in cui stava scontando la pena detentiva era circostanza che avrebbe potuto incidere su una valutazione della sua personalità in termini meno negativi.
Al cospetto di siffatto contenuto dell’atto di appello deve escludersi che gli elementi positivi, offerti dalla difesa, si risolvessero in una contestazion generica. A tale motivo doveva, perciò, essere dato ingresso, tenuto conto che non è ricompreso nel sindacato di ammissibilità l’apprezzamento sul fondamento dell’impugnazione: profilo verso il quale inopinatamente è scivolata l’ordinanza impugnata.
La Corte territoriale, infatti, nell’affermare, ad es., che l’appellante no aveva spiegato perché l’essersi prontamente riportata nel luogo di detenzione dovesse valere anche ai fini delle attenuanti generiche, ha operato una valutazione nel merito, concernente l’impossibilità di una doppia valenza positiva della stessa circostanza ai fini sia dell’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., sia delle attenuanti generiche.
Le affermazioni giudiziali appaiono espressive di un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell’appellante anche riguardo alla ritenuta mancata illustrazione delle ragioni per cui le circostanze, da essa appellante dedotte, dovessero prevalere sulla valutazione negativa della sua personalità.
Alla luce di quanto precede si impongono l’annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna, perché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 17/4/2024