Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39404 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Bologna il DATA_NASCITA;
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza della Corte di appello di Bologna datata 07/07/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
dichiarava, ai sensi degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità, genericità e aspecificità dei motivi, dell’atto di appello proposto dal difensore dell’impu 1. Con ordinanza in data 07/07/2025 la Corte di appello di Bologna, con procedura de plano,
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NOME COGNOME, condannata, con sentenza emessa in data 29/02/2024 dal Tribunale di Bologna, alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina commesso a Bologna il 24/01/202
Ha proposto ricorso l’imputata NOME COGNOME, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 581 e 591, comma cod. proc. pen., e il vizio di motivazione per contraddittorietà, per avere la Corte distrett ritenuto i motivi di appello generici, operando, tuttavia, una valutazione di merito.
2.1. La ricorrente, in particolare, osserva che nell’atto di appello era stata chiesta, argomenti specifici ed articolati, la derubricazione del delitto di rapina in quello di furt riconoscimento dell’ipotesi tentata, evidenziando in ordine al primo motivo, che la condotta dell’imputata non era stata connotata da reale violenza, ma da un mero divincolarsi alla presa degli operanti e che, riguardo al secondo motivo, seppure l’imputata si era allontanata dall’esercizio commerciale in bicicletta, non era mai stata persa di vista dagli operanti, i q l’avevano indicata con precisione alla forze dell’ordine intervenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.
Va premesso che al presente giudizio sono applicabili le disposizioni sui requisiti di specific dei motivi di impugnazione introdotte al comma 1-bis dell’art.581 cod. proc. pen. per effett dell’art.33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, entrate in vigore il 30 dice 2022, dovendosi quindi valutare il relativo presupposto alla luce del nuovo testo dell disposizione, ai sensi della quale: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità de motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi cri in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, c riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione». Ne der richiamando il contenuto della Relazione illustrativa al d.lgs. n.150 del 2022, la regola second cui: «Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell’at d’impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimen impugnato, nell’ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”. Ques Corte ha osservato di recente (Sez.4, n. 36154 del 12/09/2024, Tonti, Rv. 287295-01) che «…risulta, pertanto, codificato il requisito della specificità c.d. “estrinseca” de d’impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello». Ne consegue che risultano recepite sul piano della legislazione positiva le conclusioni formulate dalla giurisprudenza di legittimità in punto di requisito di specif estrinseca dei motivi di appello. La questione, in particolare, è fatta oggetto dell’arresto espres dalla, particolarmente rilevante, sentenza Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv. 268822-01, in cui è stato rilevato come, oltre che in relazione al profilo della aspecifi intrinseca (riguardante vizi patologici dell’impugnazione, quali la totale indeterminatez dell’esposizione ovvero la genericità o non pertinenza della critica), debba considerarsi causa di
inammissibilità dell’appello anche l’aspecificità estrinseca, che si ravvisa quando non risult esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diri a fondamento della sentenza impugnata. Nel giungere a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno però operato due fondamentali precisazioni. Innanzitutto, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell’appello; ciò in quanto il giudizio di appello ha per oggetto la rivisita integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice e anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame dal giudice di primo grado. Ulteriormente, le Sezioni Unite hanno specificato che il sindacato sull’ammissibilit dell’appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, con la conseguenza che il giudice d’appello non potrà fare ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., in presenza di motivi che siano manifestamente infondati e però caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca; tali argomentazioni riguardano non solo i motivi in fatto, devono contenere una precisa esposizione degli elementi a sostegno e una puntuale confutazione della motivazione della sentenza impugnata, ma anche i motivi in diritto, con i quali devono essere specificamente dedotte le violazioni di legge, sostanziale o processuale, nonché le ragioni della loro rilevanza nel caso concreto, non essendo sufficiente il mero richiamo delle disposizioni cui si riferiscono. E’ stato altresì precisato, successivamente all’arresto espresso dalle Sezio Unite, che affinché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente n si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivi la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i ril mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito; viene al contempo precisato come ciò non implichi, tuttavia, che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggi disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contesta ragionamento seguito dal primo giudice.» (cfr. anche, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n.150/2020, Sez.4, n.36533 del 15/09/2021, Rv. 281978-01; Sez.3, n.12727 del 21/2/2019, COGNOME, Rv. 275841-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, deve ritenersi che, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur richiamando i principi affermati da questa Corte di legittimità, non ne abbia operato una corretta esegesi invero, nel ritenere che l’imputata si fosse limitata alla mera riproposizione di argomentazion
sulle quali il giudice di primo grado si era già espresso senza confrontarsi con l’apparat argomentativo posto a fondamento del decisum, non ha correttamente valutato il tenore e il contenuto dell’atto di gravame.
3.1. In particolare, con i due motivi di appello, la difesa aveva eccepito l’errata qualificaz giuridica del fatto. Ed invero – indubbiamente reiterandoli rispetto al precedente grado di giudiz – la difesa aveva eccepito l’errata qualificazione giuridica del fatto, formulando argomenti in fa e in diritto finalizzati, da un lato, alla derubricazione della rapina in furto, sul presuppos “la violenza” esercitata nei confronti dei vigilanti sarebbe consistita in meri strattonament divincolamenti al fine di scappare e, dall’altro, al riconoscimento del reato in forma tentata luogo di quella consumata, osservando che l’imputata, nonostante si fosse allontanata dal supermercato in bicicletta, non era mai stata persa di vista dal personale di vigilanza de supermercato, in persona del COGNOME, il quale l’aveva inseguita e indicata agli opera intervenuti, che avevano poi proceduto all’arresto. Orbene, la Corte territoriale non pare essers confrontata con la sollecitazione difensiva, limitandosi a ritenere escluso il tentativo presupposto che l’imputata “sia riuscita a sottrarre ed impossessarsi della merce rubata completamente fuoriuscita dal controllo dei sorveglianti portandola fuori dal supermercato e fuggendo in bicicletta per un congruo lasso di tempo” (seconda e terza pagina dell’ordinanza impugnata). Del tutto silente, poi, risulta la sentenza impugnata sulla figura del concorrent peraltro indicato nel capo di imputazione come “un ignoto complice” che riusciva ad impossessarsi di parte della refurtiva.
3.2. In conclusione, tale essendo il contenuto dell’atto di appello, si ritiene che i mo soprattutto con riguardo al secondo, non appaiano aspecifici e che meritassero una compiuta valutazione in sede di appello nel contraddittorio delle parti.
Per le considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presi ente