Specificità dei Motivi di Appello: Quando un Ricorso è Troppo Generico?
Presentare un’impugnazione è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma per essere efficace, deve rispettare requisiti formali precisi. Tra questi, uno dei più importanti è la specificità dei motivi di appello. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo principio, chiarendo perché un appello generico è destinato all’inammissibilità, con conseguenze significative per l’imputato. Vediamo insieme cosa è successo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per furto aggravato emessa dal Tribunale di Livorno. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare appello. Tuttavia, l’atto di impugnazione conteneva un unico motivo: una lamentela generica sul “trattamento sanzionatorio”, con particolare riferimento all’entità (il quantum) della pena inflitta.
La Corte d’Appello di Firenze, esaminando l’atto, lo ha dichiarato inammissibile proprio per difetto di specificità. Secondo i giudici di secondo grado, la difesa non aveva formulato critiche puntuali e argomentate contro le ragioni che avevano portato il primo giudice a determinare quella specifica pena. L’imputato, non dandosi per vinto, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme procedurali.
La Decisione della Cassazione e la Specificità dei Motivi di Appello
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando in toto la decisione dei giudici d’appello e dichiarando il ricorso inammissibile. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: i motivi di impugnazione devono contenere un’indicazione chiara e dettagliata delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. L’inosservanza di questa regola comporta l’inammissibilità dell’atto.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su alcuni pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, ha richiamato l’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specifica enunciazione dei motivi di ricorso. Questa non è una mera formalità, ma una necessità per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della sentenza sono contestate e perché.
Il punto centrale della motivazione risiede nel richiamo a una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2016, nota come sentenza Galtelli). In quella occasione, la Corte aveva stabilito che l’appello è inammissibile quando non contiene critiche esplicite e argomentate contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata. Questo onere di specificità, sottolinea la Corte, è “direttamente proporzionale” alla specificità della motivazione della decisione che si contesta. In altre parole: più una sentenza è ben motivata, più l’atto di appello dovrà essere dettagliato nel criticarla.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva fornito argomentazioni puntuali per giustificare l’entità della pena. L’atto di appello, invece, si era limitato a una doglianza generica, senza contrapporre argomenti critici specifici. Di conseguenza, il percorso argomentativo della Corte d’Appello, che ha ravvisato in ciò una palese violazione del principio di specificità, è stato ritenuto del tutto corretto e immune da censure.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario “smontare” punto per punto la motivazione del giudice, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto. Un appello formulato in termini generici non solo è inutile, ma è dannoso: conduce a una declaratoria di inammissibilità, che rende definitiva la condanna e comporta per il ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa esattamente “specificità dei motivi di appello”?
Significa che l’atto di impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve indicare in modo chiaro e dettagliato le parti della sentenza che si criticano, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della critica. In pratica, deve instaurare un vero e proprio contraddittorio argomentativo con la motivazione del giudice.
Perché l’appello in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato ritenuto inammissibile perché contestava l’entità della pena in modo del tutto generico, senza formulare critiche specifiche e argomentate contro le puntuali motivazioni che il giudice di primo grado aveva fornito per determinare la sanzione.
Quali sono le conseguenze pratiche della presentazione di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del merito dell’impugnazione, rendendo definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, considerato che la Corte d’appello di Firenze ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 13/6/2022, con cui NOME COGNOME è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto aggravato.
Considerato che nell’atto di appello la difesa formulava un motivo unico, nel quale si doleva del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al quantum della pena irrogata.
Considerato che avverso l’ordinanza d’inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione la difesa, lamentando erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen..
Ritenuto che, ai sensi dell’art.581 cod.proc.pen. i motivi dell’impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che l’inosservanza di tale disposizione comporta l’inammissibilità dell’innpugnazione, ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado dei procedimento a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo senza l’osservanza di particolari formalità nè obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 del 24/02/2011 dep. 21/04/2011, COGNOME, Rv. 25028001).
Rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez.0 n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) hanno affermato il principio secondo cui anche l’appello al pari del ricorso per cassazione – è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, precisando, inoltre, che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto post a fondamento della decisione impugnata.
Considerato che la Corte d’appello, nella ordinanza impugnata, ha posto in rilievo come, a fronte di puntuali argomentazioni del primo giudice riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, i motivi d’impugnazione fossero stati formulati in termini del tutto generici, non essendo sostenuti da rilievi critic nei riguardi della motivazione espressa in primo grado.
Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale risulta essere immune dalle censure prospettate in questa sede, meramente avversative.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
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Il Consigliere estensore
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