Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22038 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in MAROCCO il 16/02/1998
avverso l’ordinanza del 10/02/2025 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, emessa in data 10 settembre 2025, la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Modena che l’ aveva condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di furto all’interno di un negozio.
La Corte di appello ha ritenuto che l’appellante, ribadendo la mancanza di prova, avesse ignorato la motivazione della sentenza di primo grado che aveva fondato il giudizio di penale responsabilità dell ‘ imputato sulla scorta del rinvenimento di molteplici impronte palmari del medesimo sul luogo del delitto, ritenute ‘collocate in una posizione compatibile con quella attenzionata dai malfattori al fine di valutare gli oggetti da asportare’ ; sono state ritenute, altresì, generiche e non idonee a superare il vaglio di ammissibilità le ulteriori doglianze in ordine alla richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art . 131 bis cod.pen. e di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato NOME COGNOME per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con unico motivo denuncia vizio di violazione di legge e di inidoneità di motivazione, in ordine agli artt. 581 e 591, comma 1 lett. c), cod.proc.pen.
Si duole, in particolare, che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto delle argomentazioni esposte con l’atto di appello volte a contestare che il rinvenimento di due impronte dell’imputato, sullo schermo di un computer collocato all’ interno del negozio in cui era stato perpetrato il furto, potesse costituire prova sufficiente di responsabilità in relazione all’ accusa formulata, considerata la libera accessibilità al luogo. Analoghe censure formulava rispetto ai motivi subordinati, volti a valorizzare il valore esiguo dei beni sottratti e la giovane età dell ‘imputato.
Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.Le doglianze poste a fondamento del ricorso sono generiche e prive di argomentazioni idonee ad evidenziare il vizio dedotto rispetto al provvedimento impugnato. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, sì da condurre a decisione differente. Se il motivo di ricorso si limita a reiterare il
motivo d’appello, confrontandosi solo genericamente con la motivazione del provvedimento impugnato e limitandosi soltanto a proporre una diversa valutazione, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione, per la quale è previsto e ammesso, di critica argomentata al provvedimento ( ex multis Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 26060801; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204).
Nella fattispecie in esame, il ricorso si è limitato ad una contestazione generica della valutazione di inammissibilità dell’appello effettuata dalla Corte territoriale inidonea, in quanto tale, ad evidenziare vizi valutabili nella sede di legittimità e a sovvertire il giudizio effettuato. Il ricorrente non si è confrontato con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si è limitato a riproporre le medesime censure articolate attraverso l’atto di appello , sulla asserita insufficienza del compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, senza neppure esporre enunciati critici idonei rispetto ad essa, adducendo, ad esempio, rilievi specifici in termini di travisamento di prova rispetto alla valenza del dato del rinvenimento, sul luogo del delitto, di impronte riconducibili all’imputato o eventualmente di carattere scientifico rispetto agli accertamenti svolti- limitandosi ad invocare la insussistenza dei presupposti per un giudizio di condanna espresso al di là di ogni ragionevole dubbio senza prospettare, peraltro, alcuna valida ricostruzione alternativa ancorata a dati certi, o comunque suscettibili di conferma.
La genericità delle censure esposte rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato riverbera in termini di inammissibilità del ricorso non avendo i motivi delimitato con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure.
1.1. L’ ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli insegnamenti espressi da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, al pari del ricorso per cassazione, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto, o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 8825 del 27/10/2016 dep. il 2017, COGNOME, Rv. 268822).
Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l’appello che non contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, essendosi considerato che la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell’impugnazione, pur con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità,
non potendo comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall’art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Rv. 264686) e sottolineata l’ineludibilità del dato che i motivi di appello, seppur valutati alla luce del principio del ” favor impugnationis “, debbano contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, non essendo sufficiente la mera confutazione del decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte (così Sez. 6, n. 37392 del 2/7/2014, COGNOME, Rv. 261650).
Anche successivamente questa Corte ha ribadito che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, con esclusione dell’ipotesi di una loro manifesta infondatezza (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 Caruso Rv. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, COGNOME, Rv. 273778).
1.2.Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che l’appello proposto nell’interesse del l’imputato , quanto al motivo sulla responsabilità, fosse affetto da inammissibilità intrinseca, in quanto la difesa si era limitata a formule di stile, senza alcuna deduzione specifica rispetto ai puntuali argomenti in fatto ed in diritto posti a fondamento del giudizio di condanna, indicati nella sentenza di primo grado in ragione delle circostanze spazio-temporali in cui la condotta di furto si era manifestata.
Il motivo di appello era aspecifico in quanto la censura formulata, sulla insufficienza del materiale probatorio acquisito a supportare il giudizio di colpevolezza, non si era confrontata con il tenore della motivazione della sentenza di primo grado che aveva, in particolare, ritenuto determinante la mancanza di una ricostruzione alternativa da parte dell’imputato . In sede di gravame la difesa non risulta avere svolto pertinenti deduzioni, omettendo di contrapporre elementi probatori di segno contrario rispetto agli elementi resi dall’accusa ritenuti univoci e probanti sulla base di un ragionamento logico e giuridico immune da vizi.
Anche le ulteriori richieste veicolate con l’atto di appello si esponevano ad analoghi rilievi a fronte della puntuale motivazione spesa dal Tribunale riguardo alla richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all ‘art. 131 bis cod. pen. e alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, escluse rispettivamente in ragione della gravità del fatto ( commesso
di notte, con violenza sulle cose e da tre persone riunite) e dei numerosi precedenti penali dell’imputato.
2.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/04/2025.