Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22855 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato a BARI il 08/07/1976
NOME NOME nato a BARI il 10/08/1977
avverso la sentenza del 23/11/2023 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e la memoria nell’interesse di NOME COGNOME, pervenuta il 05/05/2025;
rilevato che i ricorrenti si dolgono della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità;
considerato che il ricorso si mostra manifestamente infondato, atteso che la corte di appello ha correttamente rilevato l’inammissibilità dell’atto d’impugnazione per la carenza di puntuali censure alla sentenza impugnata, osservando che il gravame si risolveva in generiche e assertive affermazioni, tali da non consentire l’individuazione dei rilievi mossi al provvedimento impugnato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
considerato che la memoria aggiunta nell’interesse di NOME COGNOME Ł stata tardivamente presentata soltanto il giorno prima dell’udienza, senza rispettare il termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen..
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME